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Documento


116314
IDG770602000
77.06.02000 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pasca alessandro
brevi considerazioni sull' interposizione fittizia di persona: distinzione da una ipotesi apparentemente analoga ma sostanzialmente diversa
trib. napoli sez. x 10 marzo 1975, n. 1153
Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 4, pag. 626-632
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3036; d30609
pratico
casistica
pur concordando con i risultati cui giunge la corte, l' a. non ne condivide le motivazioni. nel caso in questione, la pretesa di restituzione del bene e' inammissibile perche' si e' di fronte a due negozi autonomi e distinti, ma funzionalmente collegati: una donazione e una compravendita. si ha dunque donazione indiretta, o intestazione di beni sotto nome altrui, e non invece interposizione fittizia di persona.
art. 781 c.c. art. 1415 c.c. art. 100 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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