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| IDG770602001 | |
| 77.06.02001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pera giuseppe
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| l' assenteismo in corte di cassazione
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| cass. 15 dicembre 1975, n. 4119
cass. 16 giugno 1976, n. 2244
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| Riv. it. prev. soc., an. 30 (1977), fasc. 1, pag. 3-12
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7470
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| pratico
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| casistica
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| l' a. critica due recenti sentenze della cassazione che, in contrasto
con le esigenze dell' economia nazionale e con le tendenze della
predominante giurisprudenza, favoriscono un' ampia permissivita' nei
riguardi dell' assenteismo aziendale. nella prima sentenza si
discuteva della legittimita' di un licenziamento disposto avendo il
lavoratore falsificato il certificato medico in modo tale da poter
restare assente un ulteriore giorno. la corte ha ritenuto illegittimo
tale licenziamento posto che ai fini della giusta causa di
licenziamento rileva soprattutto l' intensita' della colpa. mentre
nel caso in esame la colpa del lavoratore non era cosi' grave da
giustificare un licenziamento. la seconda pronuncia riguardava il
licenziamento di un lavoratore malato sorpreso nello svolgimento di
una diversa attivita' lavorativa. la corte ha considerato illegittimo
tale licenziamento argomentando che e' inaccettabile la
generalizzazione teorizzante il divieto di qualsiasi attivita'
lavorativa per il lavoratore assente per malattia. in pratica, rileva
l' a., con tale sentenza la corte ha legittimato il secondo lavoro
clandestino. la pericolosita' di un tale orientamento
giurisprudenziale e' facilmente riscontrabile. infatti il fenomeno
dell' assenteismo ha raggiunto indici rilevantissimi. tale problema
potrebbe risolversi con l' emanazione di una norma piu' efficace sul
piano dei controlli di malattia del lavoratore.
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| art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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