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116316
IDG770602002
77.06.02002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fortuna tullio
controversie previdenziali e prassi giudiziaria
Riv. it. prev. soc., an. 30 (1977), fasc. 1, pag. 13-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d761
pratico
formale
la dibattuta questione, se le controversie in tema di risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione promosse da un pubblico dipendente, debbono essere di competenza del giudice ordinario o di quello amministrativo, viene risolto dall' a. col riconoscimento della giurisdizione ordinaria. infatti l' ampia definizione di controversia previdenziale adottata dalla nuova legge in materia giustifica la tesi dell' autonomia del diritto previdenziale in generale e di quello del risarcimento del danno in particolare rispetto agli altri rami del diritto ed al rapporto pubblico o privato cui accede. l' a. rileva ancora come siano riconducibili alla nozione di controversia previdenziale tutte quelle controversie che sorgono da azioni o da rapporti accessori comunque commessi con il rapporto di lavoro quali: le controversie relative al risarcimento supplementare promosse dal lavoratore infortunato. quelli aventi ad oggetto le domande di regresso dell' inail contro il datore di lavoro ritenuto responsabile dell' infortunio, ancora quelle aventi ad oggetto le richieste del privato di rimborso di contributi indebitamente versati. la nuova normativa prevede che l' opposizione a decreto ingiuntivo in materia previdenziale ammesso dal giudice di merito debba proporsi con ricorso. avendo la nuova legge tacitamente abrogato l' art. 645 del codice di procedura civile, comma 1. l' opposizione a tale decreto puo' proporsi in 20 giorni. tale termine e' adempiuto con il solo deposito del ricorso in cancelleria del giudice competente. per l' a. ai crediti previdenziali non e' applicabile la rivalutazione automatica del credito. tale istituto opera solo nel campo dei crediti di lavoro.
art. 402 c.p.c. art. 442 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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