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Documento


116326
IDG770602013
77.06.02013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
introna francesco
sulle condizioni per la indennizzabilita' delle malattie professional
cass. sez. i civ. 7 ottobre 1975, n. 3189
Riv. it. prev. soc., an. 30 (1977), fasc. 2, pag. 226-230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d702
pratico
formale
le malattie professionali per essere indennizzabili devono essere contratte nell' esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate. l' adozione delle liste per le lavorazioni patogene dell' udito non significa, nota l' a., che siano assicurati solo i lavoratori addetti a quelle specifiche lavorazioni. infatti se un lavoratore non e' addetto ad una lavorazione elencata ed e' tuttavia esposto ad esse subendone un danno, la protezione assicurativa gli spetta comunque. la sentenza in esame, contrariamente al parere dell' a., ritiene che il trasporto della materia prima e del prodotto non rientrano fra i rischi previsti dalla legge per l' indennizzabilita'. infatti secondo i giudici se il trasporto diviene pericoloso e produce danno cio' e' dovuto ad eventuali guasti del sistema di trasporto.
art. 3 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 3 cost. art. 38 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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