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| IDG770602014 | |
| 77.06.02014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| luciani alfonso
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| ancora in tema di silenzio-rifiuto nel procedimento amministrativo
relativo alle prestazioni erogate dall' i.n.p.s.
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| cass. sez. ii civ. 13 ottobre 1976, n. 3495
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| Riv. it. prev. soc., an. 30 (1977), fasc. 2, pag. 231-234
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d750
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| pratico
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| formale
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| la scadenza di 180 giorni per l' adozione di un provvedimento formale
non rappresenta un impedimento per la sede provinciale dell' inps ad
emetterlo. invece la mancata decisione di un ricorso priva il
comitato provinciale della competenza di emetterlo. diversamente se
il silenzio proviene dal comitato regionale esso non perde il potere
di pronunciare la sua decisione oltre il termine prescritto di
novanta giorni dalla sua presentazione- avverso la decisione del
comitato provinciale e' ammesso il ricorso al comitato regionale. il
termine per la presentazione e' di 90 giorni. il ricorso deve essere
deciso entro 90 giorni, in mancanza il ricorrente puo' adire l'
autorita' giudiziaria. il ricorrente puo' esperire azione giudiziaria
anche nel corso del procedimento amministrativo nel caso siano
scaduti i termini fissati per il suo compimento. la corte e' del
parere che la mancata decisione del comitato regionale fa restare
efficace il ricorso del comitato regionale fa' rimanere efficace il
ricorso del direttore della sede dell' inps che contesti la pretesa
dell' assicurato.
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| art. 46 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639
l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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