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Documento


116327
IDG770602014
77.06.02014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
luciani alfonso
ancora in tema di silenzio-rifiuto nel procedimento amministrativo relativo alle prestazioni erogate dall' i.n.p.s.
cass. sez. ii civ. 13 ottobre 1976, n. 3495
Riv. it. prev. soc., an. 30 (1977), fasc. 2, pag. 231-234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d750
pratico
formale
la scadenza di 180 giorni per l' adozione di un provvedimento formale non rappresenta un impedimento per la sede provinciale dell' inps ad emetterlo. invece la mancata decisione di un ricorso priva il comitato provinciale della competenza di emetterlo. diversamente se il silenzio proviene dal comitato regionale esso non perde il potere di pronunciare la sua decisione oltre il termine prescritto di novanta giorni dalla sua presentazione- avverso la decisione del comitato provinciale e' ammesso il ricorso al comitato regionale. il termine per la presentazione e' di 90 giorni. il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni, in mancanza il ricorrente puo' adire l' autorita' giudiziaria. il ricorrente puo' esperire azione giudiziaria anche nel corso del procedimento amministrativo nel caso siano scaduti i termini fissati per il suo compimento. la corte e' del parere che la mancata decisione del comitato regionale fa restare efficace il ricorso del comitato regionale fa' rimanere efficace il ricorso del direttore della sede dell' inps che contesti la pretesa dell' assicurato.
art. 46 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 l. 11 agosto 1973, n. 533
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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