Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


116346
IDG770602077
77.06.02077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
foschini marcello
finalita' delle comunicazioni e dichiarazioni di cui gli artt. 5 e 17 della legge n. 216/74 e insussistenza di un obbligo di annotazione delle stesse sul libro soci
pret. milano 25 settembre 1975
Riv. dir. comm., an. 74 (1976), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 60-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312203
teorico-sistematico
formale
l' a. dissente dalla sentenza annotata circa l' applicazione fatta dalla normativa in tema di comunicazione in ordine al possesso di partecipazioni societarie reciproche e ritiene non sussistere a carico degli amministratori l' obbligo di annotare sul libro soci le dichiarazioni di cui sopra. l' a. analizzando il tenore letterale e la ratio delle disposizioni in oggetto sottolinea come destinatari esclusivi delle dichiarazioni e comunicazioni sono gli organi sociali della societa' e la consob, con esclusione degli azionisti per cui non si rivela necessaria la loro annotazione sul libro soci; in mancanza di quest' ultima non e', quindi configurabile il reato di impedimento, ad opera degli amministratori, del controllo della gestione sociale da parte dei soci.
art. 2623 c.c. art. 5 l. 7 giugno 1974, n. 216 art. 17 l. 7 giugno 1974, n. 216
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati