| 116368 | |
| IDG770602052 | |
| 77.06.02052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| visintini giovanna
| |
| impossibilita' della prestazione e giudizio di buona fede
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. maritt., an. 79 (1977), fasc. 1, pag. 3-40
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30525; d305302
| |
| teorico-sistematico; pratico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| l' a. esegue un' indagine giurisprudenziale per verificare quae ruolo
il giudizio di buona fede abbia svolto nel senso di attenuare il
concetto di impossibilita' della prestazione, unico limite alla
responsabilita' debitoria. per l' a. la tecnica dell'
esemplificazione degli specifici obblighi di correttezza e' il
sistema migliore per precisare il contenuto eccessivamente elastico
delle norme sulla buona fede, purche' tuttavia si tenga presente il
carattere di "serie aperta" di tali obblighi, e la loro funzione
strumentale rispetto al rapporto di esecuzione. l' a. rileva che l'
indirizzo giurisprudenziale prevalente non attribuisce un ruolo
superfluo alla buona fede, ma il suo richiamo risulta influente sulla
stessa ratio decidendi, e che la mora del debitore e' certamente il
terreno su cui ha trovato frequente applicazione il principio della
correttezza in quanto imposto anche al creditore, principio la cui
operativita' si riscontra non solo nelle decisioni che si richiamano
all' art. 1175 del codice civile ma anche in quelle che affermano la
non imputabilita' del ritardo del debitore a causa di un
comportamento del creditore. la rilevanza della buona fede per l' a.
diviene quindi misura dell' importanza dell' inadempimento tutte le
volte che i giudici ritrovano nel comportamento del creditore una
causa di giustificazione dell' inadempimento. l' a. conclude
rilevando che i nostri giudici utilizzano il criterio della
correttezza in materia lavoristica solo nell' accezione di buona fede
uguale fedelta' del lavoratore e che in tale direzione tale concetto
puo' svolgere una funzione favorevole solo al datore di lavoro.
| |
| art. 1218 c.c.
art. 1375 c.c.
art. 1227 c.c.
art. 1455 c.c.
art. 2087 c.c.
art. 2105 c.c.
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |