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Documento


116369
IDG770602053
77.06.02053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lauria felicetta
bandiere ombra e stati privi di litorale marittimo
Dir. maritt., an. 79 (1977), fasc. 1, pag. 125-134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95000; d93201
teorico-sistematico
formale
l' a. rileva come la lotta intrapresa dalle autorita' italiane contro tutte le imbarcazioni battenti bandiere ombra abbia posto in luce il problema della legittimita' dei provvedimenti adottati nei confronti di quelle imbarcazioni battenti bandiere di uno stato privo di litorale marittimo ed in particolar modo della svizzera; e rileva altresi' la questione si inserisce nel piu' vasto problema del diritto di godere della liberta' del mare spettante agli stati privi di litorale. l' a. e' del parere che sia sul piano del diritto internazionale che su quello del nostro ordinamento deve riconoscersi agli stati privi di litorale il diritto ad avere una propria flotta. l' a. aggiunge che esiste una chiara differenza tra le bandiere ombra, ove manca qualsiasi legame fra lo stato della bandiera e la nave, e le bandiere svizzere in quanto tale stato ha tutti i mezzi necessari al mantenimento del genuine link per esercitare di fatto la propria autorita' sulle proprie navi. circa il problema dell' utilizzazione dei porti italiani da parte della flotta svizzera l' a. rileva che esistono specifici accordi tra i due paesi in base ai quali l' italia e' obbligata a concedere alle navi svizzere non solo l' approdo a tutti i porti nazionali ma anche un trattamento analogo a quello praticato per le navi nazionali.
art. 144 c. nav. l. 11 febbraio 1971, n. 50 conv. di ginevra 18 maggio 1956
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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