| 116372 | |
| IDG770602056 | |
| 77.06.02056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| boi giorgia m.
| |
| brevi note sul concetto di navigabilita' e sull' incendio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| united states district court southerm district of new york 10
novembre 1975
| |
| Dir. maritt., an. 79 (1977), fasc. 2, pag. 313-322
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d93503
| |
| teorico-sistematico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| l' a., premesso che l' incendio costituisce l' evento tipico per cui
il vettore e' esonerato da responsabilita', rileva che tale
responsabilita' sussiste nell' ordinamento inglese solo nel caso che
l' incendio sia stato causato da una colpa personale del vettore, e
che la giurisprudenza inglese ha ampliato il concetto di colpa
personale ricomprendendovi non solo quella del titolare dell' impresa
di trasporto ma anche quella di coloro che nell' ambito di tale
impresa possiedono un certo potere decisionale. l' a. osserva come l'
obbligo di rendere navigabile la nave trova un unico limite, ai fini
dell' esonero della responsabilita', nella prova dell' esercizio
della dovuta diligenza da parte del vettore. e come secondo la
giurisprudenza inglese innavigabile e' non solo la nave che non
risponde alle caratteristiche fisiche richieste, ma anche l'
imperizia dell' equipaggio puo' costituire un caratteristico caso d'
innavigabilita' di cui l' armatore deve rispondere, se non ha usato
la dovuta diligenza nella scelta del personale. l' a. conclude
evidenziando che nel nostro ordinamento, ai fini dell' individuazione
dei casi di esonero per incendio, non sussiste alcuna differenza tra
colpa del vettore e colpa "commerciale" dei suoi dipendenti, e che
quindi in tale materia il nostro diritto adotti un criterio piu'
rigido di quello inglese.
| |
| art. 4 conv. bruxelles 1924
art. 421 c. nav.
art. 422 c. nav.
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |