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Documento


116372
IDG770602056
77.06.02056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boi giorgia m.
brevi note sul concetto di navigabilita' e sull' incendio
united states district court southerm district of new york 10 novembre 1975
Dir. maritt., an. 79 (1977), fasc. 2, pag. 313-322
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d93503
teorico-sistematico
formale
l' a., premesso che l' incendio costituisce l' evento tipico per cui il vettore e' esonerato da responsabilita', rileva che tale responsabilita' sussiste nell' ordinamento inglese solo nel caso che l' incendio sia stato causato da una colpa personale del vettore, e che la giurisprudenza inglese ha ampliato il concetto di colpa personale ricomprendendovi non solo quella del titolare dell' impresa di trasporto ma anche quella di coloro che nell' ambito di tale impresa possiedono un certo potere decisionale. l' a. osserva come l' obbligo di rendere navigabile la nave trova un unico limite, ai fini dell' esonero della responsabilita', nella prova dell' esercizio della dovuta diligenza da parte del vettore. e come secondo la giurisprudenza inglese innavigabile e' non solo la nave che non risponde alle caratteristiche fisiche richieste, ma anche l' imperizia dell' equipaggio puo' costituire un caratteristico caso d' innavigabilita' di cui l' armatore deve rispondere, se non ha usato la dovuta diligenza nella scelta del personale. l' a. conclude evidenziando che nel nostro ordinamento, ai fini dell' individuazione dei casi di esonero per incendio, non sussiste alcuna differenza tra colpa del vettore e colpa "commerciale" dei suoi dipendenti, e che quindi in tale materia il nostro diritto adotti un criterio piu' rigido di quello inglese.
art. 4 conv. bruxelles 1924 art. 421 c. nav. art. 422 c. nav.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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