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| IDG770602057 | |
| 77.06.02057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giuliano mario
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| l' evoluzione recente della giurisprudenza inglese in tema di
immunita' della giurisdizione degli stati stranieri per le azioni in
materia marittima
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| queen's bench division 28 gennaio 1977
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| Dir. maritt., an. 79 (1977), fasc. 2, pag. 270-284
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d855; d9388
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| teorico-sistematico; pratico
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| formale
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| l' a. rileva come oggigiorno non esiste piu' nella vita di relazione
internazionale una regola generale che vieti ad uno stato l'
esercizio della giurisdizione civile nei confronti di stati esteri,
qualunque sia il tipo di controversia, e qualunque sia la natura
dell' attivita' di cui lo stato estero risultasse chiamato a
rispondere. l' a. considera inesistente anche la regola generale di
diritto internazionale statuente l' obbligo per ogni stato d'
impedire nel proprio territorio qualsiasi misura giudiziaria
coercitiva a carico di beni di stati stranieri. l' a. tuttavia
osserva che esistono nella vita di relazione tra stati regole
generali relative all' immunita' giurisdizionale dello stato estero,
non in via assoluta, bensi' con riferimento a specifiche situazioni:
una di tali regole e' quella che impone ad ogni stato di non
esercitare nel proprio territorio il potere giurisdizionale in
materia civile in controversie relative a determinate categorie di
navi. l' a. rileva inoltre che anche la giurisprudenza inglese, dopo
una lunga tradizione in senso contrario, si e' uniformata a tale
regola, accogliendo l' idea che, per quanto riguarda le navi di stati
stranieri, il diritto internazionale impone allo stato di astenersi
dall' esercitare il proprio sindacato giurisdizionale limitatamente a
controversie coinvolgenti navi utilizzate per servizi di governo e
non commerciali.
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| conv. bruxelles 10 aprile 1926
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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