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116373
IDG770602057
77.06.02057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giuliano mario
l' evoluzione recente della giurisprudenza inglese in tema di immunita' della giurisdizione degli stati stranieri per le azioni in materia marittima
queen's bench division 28 gennaio 1977
Dir. maritt., an. 79 (1977), fasc. 2, pag. 270-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d855; d9388
teorico-sistematico; pratico
formale
l' a. rileva come oggigiorno non esiste piu' nella vita di relazione internazionale una regola generale che vieti ad uno stato l' esercizio della giurisdizione civile nei confronti di stati esteri, qualunque sia il tipo di controversia, e qualunque sia la natura dell' attivita' di cui lo stato estero risultasse chiamato a rispondere. l' a. considera inesistente anche la regola generale di diritto internazionale statuente l' obbligo per ogni stato d' impedire nel proprio territorio qualsiasi misura giudiziaria coercitiva a carico di beni di stati stranieri. l' a. tuttavia osserva che esistono nella vita di relazione tra stati regole generali relative all' immunita' giurisdizionale dello stato estero, non in via assoluta, bensi' con riferimento a specifiche situazioni: una di tali regole e' quella che impone ad ogni stato di non esercitare nel proprio territorio il potere giurisdizionale in materia civile in controversie relative a determinate categorie di navi. l' a. rileva inoltre che anche la giurisprudenza inglese, dopo una lunga tradizione in senso contrario, si e' uniformata a tale regola, accogliendo l' idea che, per quanto riguarda le navi di stati stranieri, il diritto internazionale impone allo stato di astenersi dall' esercitare il proprio sindacato giurisdizionale limitatamente a controversie coinvolgenti navi utilizzate per servizi di governo e non commerciali.
conv. bruxelles 10 aprile 1926
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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