| l' a. prende in esame l' istituto dello sconto bancario evidenziando
la terminologia atecnica usata dal legislatore nel darne la
definizione, in cio', comunque, necessitato dall' esigenza di
rimanere aderente alla prassi bancaria da cui lo sconto e' stato
creato. nel criticare le varie teorie che cercano di definire lo
sconto ricorrendo ad istituti gia' noti quali la compravendita, il
mutuo, la cessione pro-solvendo, la cessione in garanzia, l' a.
rileva la novita' dell' istituto e la sua appartenenza ad un'
economia commerciale, non gia' agricola, per cui va inquadrato in una
prospettiva diversa onde coglierne le peculiareta'. secondo l' a., lo
sconto consiste in un contratto consensuale avente ad oggetto un
duplice trasferimento, a titolo definitivo, di una somma dalla banca
al cliente e del credito dal cliente verso la banca, senza percio'
essere in presenza di una compravendita del credito.
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