| 116540 | |
| IDG770602197 | |
| 77.06.02197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| gatti serafino
| |
| casi di discussa applicabilita' delle clausole statutarie di
gradimento al trasferimento delle partecipazioni sociali
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a trib. milano 12 novembre 1970
trib. milano 21 gennaio 1971
| |
| Riv. dir. comm., an. 71 (1973), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 26-49
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d312201
| |
| pratico
| |
| casistica
| |
| | |
| | |
| l' a. prende lo spunto da 2 sentenze del tribunale di milano. nella
prima sono stati lasciati in ombra alcuni aspetti della funzione
della clausola e non sono state indicate tutte le possibili
situazioni e circostanze che possono rientrare nell' ambito
funzionale della clausola stessa. l' a. attraverso una
puntualizzazione degli obiettivi della clausola ritiene di poter
risolvere il problema dell' applicabilita' o meno di tale clausola
all' acquisto di azioni. i casi di gradimento devono essere in
funzione della tutela dell' interesse sociale, che si deve
individuare nel sereno svolgimento della vita societaria. sotto il
profilo delle qualita' personali, come motivo di diniego del <placet>
vengono in rilievo diverse circostanze, quali i precedenti penali a
carico dell' acquirente o la sua appartenenza allo stesso settore
economico nel quale opera la societa'. la clausola ha efficacia anche
nel caso in cui l' acquirente sia gia' socio. oggetto della seconda
sentenza e' il problema dell' applicabilita' della clausola nel caso
di acquisto di azioni per effetto di fusione per incorporazione. l'
a. non condivide l' orientamento del tribunale infatti, nella fusione
per incorporazione il soggetto alienante, cioe' la societa'
incorporata, viene meno come entita' a se' stante. pertanto, si deve
pervenire alla inoperativita' della clausola di gradimento.
| |
| art. 3 l. 23 novembre 1939, n. 1966
art. 2345 c.c.
art. 2523 c.c.
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |