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116540
IDG770602197
77.06.02197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gatti serafino
casi di discussa applicabilita' delle clausole statutarie di gradimento al trasferimento delle partecipazioni sociali
nota a trib. milano 12 novembre 1970 trib. milano 21 gennaio 1971
Riv. dir. comm., an. 71 (1973), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 26-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312201
pratico
casistica
l' a. prende lo spunto da 2 sentenze del tribunale di milano. nella prima sono stati lasciati in ombra alcuni aspetti della funzione della clausola e non sono state indicate tutte le possibili situazioni e circostanze che possono rientrare nell' ambito funzionale della clausola stessa. l' a. attraverso una puntualizzazione degli obiettivi della clausola ritiene di poter risolvere il problema dell' applicabilita' o meno di tale clausola all' acquisto di azioni. i casi di gradimento devono essere in funzione della tutela dell' interesse sociale, che si deve individuare nel sereno svolgimento della vita societaria. sotto il profilo delle qualita' personali, come motivo di diniego del <placet> vengono in rilievo diverse circostanze, quali i precedenti penali a carico dell' acquirente o la sua appartenenza allo stesso settore economico nel quale opera la societa'. la clausola ha efficacia anche nel caso in cui l' acquirente sia gia' socio. oggetto della seconda sentenza e' il problema dell' applicabilita' della clausola nel caso di acquisto di azioni per effetto di fusione per incorporazione. l' a. non condivide l' orientamento del tribunale infatti, nella fusione per incorporazione il soggetto alienante, cioe' la societa' incorporata, viene meno come entita' a se' stante. pertanto, si deve pervenire alla inoperativita' della clausola di gradimento.
art. 3 l. 23 novembre 1939, n. 1966 art. 2345 c.c. art. 2523 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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