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116541
IDG770602198
77.06.02198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
patroni griffi antonio
in tema di <gravi irregolarita'> ex art. 2409 c.c.
nota a trib. napoli 22 novembre 1971
Riv. dir. comm., an. 71 (1973), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 50-57
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312202; d312203
pratico
casistica
l' a. non condivide la decisione del tribunale, per lui contraddittoria. non e' contestabile che, una volta violato da parte degli amministratori il divieto di concorrenza posto dall' art. 2390, l' assemblea possa poi prendere nei loro confronti i provvedimenti relativi. la violazione di quel divieto per l' a. costituisce inoltre un elemento idoneo a porre in movimento il provvedimento disciplinato dall' art. 2409. singolare e' poi il ragionamento del tribunale in relazione alla infedele verbalizzazione della riunione assembleare. il rilievo piu' significativo che suggerisce l' affermazione del tribunale e' che essa espone il maggior difetto in cui incorre la nostra giurisprudenza nell' applicare l' art. 2409: di affidarsi, nell' individuare le piu' gravi irregolarita' degli amministratori e dei sindaci, ad un sistema casistico. da cio' consegue la rinuncia ad una piu' approfondita interpretazione della norma in esame.
art. 2390 c.c. art. 2409 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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