| la decisione del tribunale di vietare la omologazione dello statuto
della cooperativa si fonda sul rilievo che i soci della costituenda
societa' sono imprenditori commerciali e questo comporterebbe un fine
speculativo. alla base della decisione c' e' l' art. 2, iv comma
della legge 17 febbraio 1971, n. 127, il quale pero' non e' tanto
rivolto ad escludere ogni fine speculativo, ma a vietare che possano
essere soci di cooperative di consumo coloro che, svolgendo in
proprio la stessa attivita' commerciale della societa', si
troverebbero in posizione di conflitto con questa. ora, non ci si
troverebbe in presenza di una coop. di consumo, ma di una coop. di
servizi. l' attivita' della coop. in esame e' infatti quella di un'
attivita' ausiliaria, che offre dei servizi agli imprenditori. il
tribunale considera pero' il fatto che, i soci, che sono commercianti
e rivendono i beni acquistati tramite la societa', conseguirebbero
dalla partecipazione alle cooperative non un risparmio di spesa, ma
un incremento del loro guadagno. ora, accanto alla finalita' <non
lucrativa> della societa', sussiste un intento di lucro del socio,
per cui l' aumento del profitto individuale non fa venir meno lo
scopo mutualistico della societa'. non e' tuttavia errata la
soluzione data al caso in esame, perche' quando si consociano tra
loro gli imprenditori non si costituisce una cooperativa, quanto
piuttosto un consorzio di acquisto. l' a. propende per la
omologabilita' dello statuto, tenuto conto che sussiste lo scopo di
eliminare il profitto di un intermediario.
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