Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


116553
IDG770602210
77.06.02210 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cabras giovanni
cooperative tra imprenditori?
nota a trib. ascoli piceno 29 dicembre 1972
Riv. dir. comm., an. 71 (1973), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 180-186
d31230
pratico
la decisione del tribunale di vietare la omologazione dello statuto della cooperativa si fonda sul rilievo che i soci della costituenda societa' sono imprenditori commerciali e questo comporterebbe un fine speculativo. alla base della decisione c' e' l' art. 2, iv comma della legge 17 febbraio 1971, n. 127, il quale pero' non e' tanto rivolto ad escludere ogni fine speculativo, ma a vietare che possano essere soci di cooperative di consumo coloro che, svolgendo in proprio la stessa attivita' commerciale della societa', si troverebbero in posizione di conflitto con questa. ora, non ci si troverebbe in presenza di una coop. di consumo, ma di una coop. di servizi. l' attivita' della coop. in esame e' infatti quella di un' attivita' ausiliaria, che offre dei servizi agli imprenditori. il tribunale considera pero' il fatto che, i soci, che sono commercianti e rivendono i beni acquistati tramite la societa', conseguirebbero dalla partecipazione alle cooperative non un risparmio di spesa, ma un incremento del loro guadagno. ora, accanto alla finalita' <non lucrativa> della societa', sussiste un intento di lucro del socio, per cui l' aumento del profitto individuale non fa venir meno lo scopo mutualistico della societa'. non e' tuttavia errata la soluzione data al caso in esame, perche' quando si consociano tra loro gli imprenditori non si costituisce una cooperativa, quanto piuttosto un consorzio di acquisto. l' a. propende per la omologabilita' dello statuto, tenuto conto che sussiste lo scopo di eliminare il profitto di un intermediario.
art. 2 l. 17 febbraio 1971, n. 127
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati