| la sentenza della corte di giustizia delle comunita' europee afferma
che in sostanza il legittimo titolare di un marchio in uno stato
membro non puo' opporsi alla circolazione, in detto stato, di
prodotti recanti un identico marchio legittimamente apposto da altri
in altro stato. una tale conclusione equivale, per l' a., ad abolire
il principio <un marchio, un' impresa> che sta a cardine anche della
nostra legislazione quale presidio contro la confusione del pubblico
in ordine alla reale identita' dei beni che circolano sul mercato. la
tesi della corte appare, ancora, frutto di una impostazione
metodologica scorretta e immediatamente foriera di una conseguenza
(la confusione del pubblico) specificatamente rifiutata dalla
legislazione interna. infatti, il considerare gli stati del mec come
un unico stato-mercato comporta il riconoscimento della prima
registrazione nazionale come fattispecie acquisitiva del diritto in
assoluto, cioe' su scala comunitaria.
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