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Documento


116564
IDG770602221
77.06.02221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stolfi giuseppe
sulla colpa <in contrahendo> della amministrazione pubblica
nota a cass. 8 febbraio 1972 n. 330
Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 22-38
d306005
pratico
casistica
l' a. condivide la decisione della corte. l' art. 1337 codice civile, infatti, impone alle parti di agire in buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto; e considera la parola <parti> in senso generico. le persone giuridiche sono, quindi, libere di interrompere le trattative, come qualunque altro privato; ma se le trattative si interrompono quando erano state condotte fino al punto da ingenerare nell' altra parte la ragionevole convinzione che il negozio giuridico era destinato realmente a concludersi, l' ente pubblico non e' tenuto ad eseguire la prestazione perche' il contratto non si e' formato, ma deve rispondere dei danni per colpa <in contrahendo> cosi' risponderebbe il privato a causa della interruzione ingiustificata della trattativa.
art. 1337 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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