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| IDG770602227 | |
| 77.06.02227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferri giovanni b.
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| onerosita' delle garanzie prestate successivamente al credito
garantito
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| nota a cass. 21 giugno 1974, n. 1841
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| Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 83-104
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| d313330
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| pratico
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| casistica
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| con questa sentenza la cassazione ha espresso il convincimento che da
un lato - ai fini della esperibilita' dell' azione revocatoria
ordinaria - le prestazioni di garanzie effettuate successivamente al
credito garantito debbono considerarsi atti a titolo gratuito, e
dall' altro che le prestazioni di garanzie concesse per un debito
scaduto sono revocabili. il problema della esperibilita' dell' azione
revocatoria nei confronti delle prestazioni di garanzie successive al
credito garantito non puo' tuttavia essere risolto, per l' a.,
ricorrendo ai concetti di onerosita' e gratuita', bensi' a quelli
della consapevolezza o dell' intenzione di ledere le ragioni del
creditore. inoltre, circa la onerosita' degli atti di costituzione di
garanzia, cui fa riferimento, l' art. 67 legge fallimentare non ha
alcun dubbio. tale carattere oneroso deriva, per l' a., non dal fatto
di essere considerati in relazione alla materia fallimentare, ma
dalla loro stessa natura. essi sono onerosi di per se stessi e come
tali devono essere considerati anche in sede di revocatoria, senza
distinguere se siano prestati per debiti scaduti o non scaduti.
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| art. 67 l. fall.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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