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116570
IDG770602227
77.06.02227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferri giovanni b.
onerosita' delle garanzie prestate successivamente al credito garantito
nota a cass. 21 giugno 1974, n. 1841
Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 83-104
d313330
pratico
casistica
con questa sentenza la cassazione ha espresso il convincimento che da un lato - ai fini della esperibilita' dell' azione revocatoria ordinaria - le prestazioni di garanzie effettuate successivamente al credito garantito debbono considerarsi atti a titolo gratuito, e dall' altro che le prestazioni di garanzie concesse per un debito scaduto sono revocabili. il problema della esperibilita' dell' azione revocatoria nei confronti delle prestazioni di garanzie successive al credito garantito non puo' tuttavia essere risolto, per l' a., ricorrendo ai concetti di onerosita' e gratuita', bensi' a quelli della consapevolezza o dell' intenzione di ledere le ragioni del creditore. inoltre, circa la onerosita' degli atti di costituzione di garanzia, cui fa riferimento, l' art. 67 legge fallimentare non ha alcun dubbio. tale carattere oneroso deriva, per l' a., non dal fatto di essere considerati in relazione alla materia fallimentare, ma dalla loro stessa natura. essi sono onerosi di per se stessi e come tali devono essere considerati anche in sede di revocatoria, senza distinguere se siano prestati per debiti scaduti o non scaduti.
art. 67 l. fall.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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