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Documento


116571
IDG770602228
77.06.02228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gambino agostino
il mandato per la soddisfazione di crediti del mandatario o di terzi nel fallimento e nella procedura di concordato preventivo
Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 141-170
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30650; d31300
pratico
casistica
il mandato in rem propriam e' costituito da un accordo con il quale si attribuisce e si accetta un incarico irrevocabile ad incassare somme di danaro dovute da terzi. insieme viene attribuita a colui che ricevera' le somme la facolta' di utilizzarle a soddisfazione di un proprio credito. ora, il solo effetto della irrevocabilita' non e' sufficiente a rendere il mandato opponibile al fallimento. tuttavia, poiche' l' irrevocabilita' ha il senso di inefficacia di dichiarazioni unilaterali di estinzione del rapporto, il mandato a ricevere pone in essere una legittimazione permanente del mandatario, legittimazione concorrente ed autonoma con quella del mandante. per l' a. la soddisfazione del mandatario o del terzo rappresenta la tipica e normale esecuzione di un negozio in ipotesi efficace in pendenza della procedura di concordato. la persistenza del mandato comporta che non si tratti di pagamento proveniente dal fallito, ma di uno strumento di soddisfazione posto in essere dallo stesso mandatario in conseguenza della realizzazione di un aspettativa giuridica divenuta estranea per rinuncia al patrimonio dell' imprenditore,e pertanto non riportabile alla massa concorsuale.
app. firenze, 23 novembre 1973
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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