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| IDG770602228 | |
| 77.06.02228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gambino agostino
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| il mandato per la soddisfazione di crediti del mandatario o di terzi
nel fallimento e nella procedura di concordato preventivo
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| Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 141-170
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30650; d31300
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| pratico
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| casistica
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| il mandato in rem propriam e' costituito da un accordo con il quale
si attribuisce e si accetta un incarico irrevocabile ad incassare
somme di danaro dovute da terzi. insieme viene attribuita a colui che
ricevera' le somme la facolta' di utilizzarle a soddisfazione di un
proprio credito. ora, il solo effetto della irrevocabilita' non e'
sufficiente a rendere il mandato opponibile al fallimento. tuttavia,
poiche' l' irrevocabilita' ha il senso di inefficacia di
dichiarazioni unilaterali di estinzione del rapporto, il mandato a
ricevere pone in essere una legittimazione permanente del mandatario,
legittimazione concorrente ed autonoma con quella del mandante. per
l' a. la soddisfazione del mandatario o del terzo rappresenta la
tipica e normale esecuzione di un negozio in ipotesi efficace in
pendenza della procedura di concordato. la persistenza del mandato
comporta che non si tratti di pagamento proveniente dal fallito, ma
di uno strumento di soddisfazione posto in essere dallo stesso
mandatario in conseguenza della realizzazione di un aspettativa
giuridica divenuta estranea per rinuncia al patrimonio dell'
imprenditore,e pertanto non riportabile alla massa concorsuale.
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| app. firenze, 23 novembre 1973
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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