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Documento


116572
IDG770602229
77.06.02229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tavormina valerio
realizzazione coattiva del pegno e norme bancarie uniformi
in occasione del convegno su <garanzie reali e personali nei contratti bancari>, alghero 17-19 marzo 1975
Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 171-194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30571; d315
pratico
casistica
nella prospettiva di snellimento del procedimento per la realizzazione coattiva del pegno, si inseriscono le clausole contenute nelle norme bancarie uniformi in tema di apertura di credito e di anticipazione assistite da garanzia pignoratizia. l' art. 2796 codice civile attribuisce al creditore pignoratizio un potere di disporre, a fini satisfattivi, della cosa pignorata; e nell' ultimo comma statuisce che <per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse>. con cio' resta esclusa la possibilita' di una modificazione pattizia delle condizioni che formano la legittimazione del creditore pignoratizio a disporre dell' oggetto del pegno. nell' ipotesi di nullita' delle clausole negoziali per contrarieta' a norme imperative, infine, l' a. afferma che le clausole nulle non possono essere sostituite di diritto dal precetto ex art. 2976, poiche' questo non ne prevede la sostituzione, ne' comportano la nullita' dell' intero contratto; ma si potrebbe attribuire eventualmente rilievo alla volonta' ipotetica negativa della banca.
art. 2976 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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