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116586
IDG770602245
77.06.02245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferri giuseppe
la cancellazione della societa' dal registro delle imprese e l' art. 2456, 2 comma cod. civ.
nota a cass. 20 novembre 1975, n. 3879
Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 9-12, pt. 2, pag. 289-293
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31110
pratico
casistica
l' a. non condivide l' opinione della cassazione, secondo la quale l' approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto e la conseguente cancellazione della societa' dal registro delle imprese, non determinano l' estinzione della societa', quando rimangano in vita i rapporti passivi. la stessa sentenza, sulla base dell' art. 2456 codice civile, afferma che all' obbligazione della societa' si aggiungono pro parte quelle dei soci e, in caso di colpa, quella dei liquidatori. ora, una responsabilita' del socio vi puo' essere solo in quanto la societa' si e' estinta e in quanto una parte del patrimonio sociale e' stata a lui devoluta. mentre, se la societa' non e' estinta, i creditori sociali non possono che rivolgersi alla societa', e sara' se mai questa a dover proporre eventuali azioni recuperatorie nei confronti dei soci e dei liquidatori.
art. 2456 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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