Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


116588
IDG770602247
77.06.02247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gatti serafino
sono deducibili i crediti sorti durante l' amministrazione controllata che ha preceduto il fallimento?
nota a trib. lucca 12 dicembre 1973 trib. milano 17 ottobre 1974
Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 9-12, pt. 2, pag. 305-339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31301
pratico
casistica
l' a. si trova di fronte a due diverse soluzioni. infatti, il tribunale di milano ha ritenuto che i crediti sorti durante l' amministrazione controllata devono essere ammessi in prededuzione nel passivo del successivo fallimento; mentre il tribunale di lucca ha affermato che essi non costituiscono debiti della massa da pagare in prededuzione, restando debiti del fallito da pagare in moneta fallimentare. l' a. concorda con la seconda soluzione, e giunge alla conclusione che la tesi della prededucibilita' non puo' incontrare adesione, perche' gli argomenti addotti non trovano una corretta e sicura rispondenza ne' nelle disposizioni legislative ne' nell' essenza dell' istituto dell' amministrazione controllata. questa infatti serve a consentire ad imprese che si trovano in momentanea difficolta' di superare il periodo critico, per poi riprendere il normale svolgimento degli affari. opera indirettamente cercando, attraverso il risanamento dell' impresa, di rendere possibile il regolare soddisfacimento dei creditori. non ha una finalita' satisfattoria, non si propone di pagare i creditori, ma di mettere il debitore in condizione di pagarli. il pagamento e' cosi' estraneo alla procedura, la quale rende possibile di non pagare i debiti scaduti per dar modo di pagare tutti i debiti; e quindi anche quelli contratti nel corso della procedura stessa.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati