| 116588 | |
| IDG770602247 | |
| 77.06.02247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| gatti serafino
| |
| sono deducibili i crediti sorti durante l' amministrazione
controllata che ha preceduto il fallimento?
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a trib. lucca 12 dicembre 1973
trib. milano 17 ottobre 1974
| |
| Riv. dir. comm., an. 73 (1975), fasc. 9-12, pt. 2, pag. 305-339
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d31301
| |
| pratico
| |
| casistica
| |
| | |
| | |
| l' a. si trova di fronte a due diverse soluzioni. infatti, il
tribunale di milano ha ritenuto che i crediti sorti durante l'
amministrazione controllata devono essere ammessi in prededuzione nel
passivo del successivo fallimento; mentre il tribunale di lucca ha
affermato che essi non costituiscono debiti della massa da pagare in
prededuzione, restando debiti del fallito da pagare in moneta
fallimentare. l' a. concorda con la seconda soluzione, e giunge alla
conclusione che la tesi della prededucibilita' non puo' incontrare
adesione, perche' gli argomenti addotti non trovano una corretta e
sicura rispondenza ne' nelle disposizioni legislative ne' nell'
essenza dell' istituto dell' amministrazione controllata. questa
infatti serve a consentire ad imprese che si trovano in momentanea
difficolta' di superare il periodo critico, per poi riprendere il
normale svolgimento degli affari. opera indirettamente cercando,
attraverso il risanamento dell' impresa, di rendere possibile il
regolare soddisfacimento dei creditori. non ha una finalita'
satisfattoria, non si propone di pagare i creditori, ma di mettere il
debitore in condizione di pagarli. il pagamento e' cosi' estraneo
alla procedura, la quale rende possibile di non pagare i debiti
scaduti per dar modo di pagare tutti i debiti; e quindi anche quelli
contratti nel corso della procedura stessa.
| |
| | |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |