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116736
IDG770602286
77.06.02286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
segre' tullio
la morosita' protratta per almeno due mesi come causa di risoluzione della locazione
nota a cass. sez. iii 3 novembre 1976, n. 4006
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 1a, pag. 2189-2194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30640
pratico
formale
l' a. critica l' interpretazione data a questa sentenza da altre due riviste sostenendo che il pensiero della cassazione consiste nel dire che in un contratto di locazione i due mesi di ritardo per il pagamento del canone indicati dal legislatore sono una misura minima di entita' dell' inadempimento, non una misura minima di durata del ritardo.
art. 3 l. 22 dicembre 1973, n. 841
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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