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| IDG770602078 | |
| 77.06.02078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fabiani mario
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| spunti sulla disciplina giuridica dell' opera giornalistica di
informazione
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| Dir. aut., an. 48 (1977), fasc. 3, pag. 335-349
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d311321
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| teorico-sistematico
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| formale
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| distingue l' attivita' del giornalista da quella dell' autore di
opera di fantasia: il primo informa su fatti di attualita', il
secondo su fatti reali elaborati da una interpretazione personale.
entrambe le attivita' sono rivolte ai terzi, pero' mentre l' opera
del giornalista richiedente un lavoro di rielaborazione e' tutelata
dalle norme del diritto di autore, la notizia o l' informazione data
come annuncio non e' tutelata dalle stesse norme. rileva i requisiti
dell' opera di informazione, che non devono contrastare con altri
interessi meritevoli di tutela, nell' interesse o utilita' sociale
della notizia; nel contenuto di verita'; nell' adeguatezza
espressiva. rilevata poi la differenza tra cronaca e critica, ritiene
che il giornalista nel dare la notizia ne deve valutare l'
attendibilita', traendone logiche deduzioni su aspetti morali ed
economici. tali principi sono derogabili nel caso si tratti di
critica teatrale o politica o sindacale potendo esprimere propri
giudizi su tali fatti. particolare applicazione delle norme si hanno
per il giornalista storiografo.
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| art. 21 cost.
c. cost. 14 luglio 1971, n. 175
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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