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Documento


116810
IDG770602078
77.06.02078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabiani mario
spunti sulla disciplina giuridica dell' opera giornalistica di informazione
Dir. aut., an. 48 (1977), fasc. 3, pag. 335-349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321
teorico-sistematico
formale
distingue l' attivita' del giornalista da quella dell' autore di opera di fantasia: il primo informa su fatti di attualita', il secondo su fatti reali elaborati da una interpretazione personale. entrambe le attivita' sono rivolte ai terzi, pero' mentre l' opera del giornalista richiedente un lavoro di rielaborazione e' tutelata dalle norme del diritto di autore, la notizia o l' informazione data come annuncio non e' tutelata dalle stesse norme. rileva i requisiti dell' opera di informazione, che non devono contrastare con altri interessi meritevoli di tutela, nell' interesse o utilita' sociale della notizia; nel contenuto di verita'; nell' adeguatezza espressiva. rilevata poi la differenza tra cronaca e critica, ritiene che il giornalista nel dare la notizia ne deve valutare l' attendibilita', traendone logiche deduzioni su aspetti morali ed economici. tali principi sono derogabili nel caso si tratti di critica teatrale o politica o sindacale potendo esprimere propri giudizi su tali fatti. particolare applicazione delle norme si hanno per il giornalista storiografo.
art. 21 cost. c. cost. 14 luglio 1971, n. 175
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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