| l' a. procede, innanzitutto, alla identificazione della fattispecie
considerata, prendendo in considerazione la sola successione dell'
imprenditore nel contratto di lavoro preceduta dalla disdetta del
datore di lavoro alienante, in applicazione d' uno specifico accordo
sindacale. sofferma, quindi, la propria attenzione sulla legittimita'
del recesso da parte dell' imprenditore alienante e sulla conseguente
esclusione della continuita' del rapporto di lavoro subordinato con
l' imprenditore acquirente, nonche' sul rilievo dello specifico
accordo sindacale. distingue, poi, circa le modalita' del recesso "in
tempo utile", il recesso con preavviso di licenziamento "lavorato" e
quello con il pagamento dell' indennita' sostitutiva del preavviso di
licenziamento, accettato senza tempestiva riserva dal lavoratore, e
ritiene altresi' ragionevole riconoscere la successione dell'
imprenditore quale giustificato motivo di licenziamento. prima delle
osservazioni conclusive, disserta sul rilievo giuridico della
facolta' offerta dallo specifico accordo sindacale d' inoltrare
domanda d' assunzione all' acquirente, con esclusione, nella
fattispecie, della novazione.
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