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116921
IDG770900006
77.09.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone elvio
gli ostacoli legali al reinserimento dei condannati (ovvero la necessita' di modificare le norme sul casellario giudiziale e sulle incapacita' a taluni impieghi)
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 4, pt. 4, pag. 122-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d644; d6405
affinche' il nuovo ordinamento penitenziario, approvato con la legge 26 luglio 1975, n. 354, raggiunga effettivamente il traguardo propostosi di assicurare ai detenuti e internati un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo, e' necessario rivedere la disciplina relativa alla conoscibilita' dei precedenti penali del cittadino, e alle preclusioni che da essa nascono al reinserimento sociale del dimesso dal carcere. l' a. capovolge quindi le premesse ideologiche che debbono ispirare la materia in esame e sottolinea l' esistenza di un conflitto tra 2 istanze, delle quali una e' di livello costituzionale (come conseguenza del principio enunciato dall' art. 27 comma 3 costituzione) ed e' costituita dall' esigenza del condannato a che la condanna non sia di ostacolo al suo reinserimento; l' altra, e cioe' l' opportunita' che i terzi siano messi in condizione di conoscere le condanne riportate da un altro cittadino, risponde (almeno per quanto concerne i privati) a un mero interesse di fatto, che non trova alcuna tutela nella costituzione, e che pertanto deve essere sacrificato alla precedente istanza. per realizzare questo obbiettivo, l' a. indica la via dell' abrogazione dell' art. 607 codice di procedura penale (e consseguentemente dell' art. 608). discorso parzialmente diverso viene fatto, infine, per quanto concerne la pubblica amministrazione. quest' ultima, infatti, puo' vantare uno specifico e piu' marcato interesse a che certi uffici siano affidati solamente a persone di comprovata moralita' sociale, data la responsabilita' e la delicatezza delle mansioni: e questo interesse e' innegabilmente di livello costituzionale anch' esso, poiche' l' art. 97 costituzione stabilisce che "i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l' imparzialita' dell' amministrazione".
l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 27 comma 3 cost. art. 97 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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