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116923
IDG770900008
77.09.00008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
normando umberto
sul diritto della donna coniugata di riconoscere il figlio naturale nell' atto di nascita
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 5, pt. 4, pag. 135-144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30135
caduto, con la riforma del diritto di famiglia, il divieto di riconoscimento del figlio "adulterino", la madre sposata che intende riconoscere nell' atto di nascita il proprio figlio (naturale, e non legittimo perche' non concepito ad opera del marito), non deve dichiarare o tanto meno provare alcunche' che riguardi il suo stato passato o presente di libera o coniugata. la dichiarazione dello stato di coniugata e' rimasta necessaria soltanto in funzione attributiva dello stato di legittimita' al figlio. per il riconoscimento del figlio naturale, invece, divenuto irrilevante lo stato civile dei genitori, non e' piu' necessaria la relativa indicazione, e la madre puo' essere nominata nell' atto di nascita (e dunque riconoscere il figlio), senza precisare il proprio stato civile. ne' l' ufficiale deve o puo' esperire indagini in proposito: deve solo ricevere la dichiarazione di riconoscimento (accertato che non sussistano condizioni che per la legge attuale sono tuttora ostative, come nel caso del figlio incestuoso), e formare l' atto di nascita di figlio naturale riconosciuto. in conclusione, nota l' a., sembra potersi negare la sussistenza effettiva di "conflitto" fra diritto della donna coniugata a riconoscere il proprio figlio naturale nell' atto di nascita e il sistema di presunzioni poste (e mantenute in ambito piu' ristretto dalla riforma) negli artt. 231 e 232 codice civile. il problema, in realta', si risolve in sede di formazione dell' atto di nascita, cioe' in un momento precedente all' affermarsi della presunzione.
art. 231 c.c. art. 232 c.c. art. 250 c.c. art. 254 c.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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