| caduto, con la riforma del diritto di famiglia, il divieto di
riconoscimento del figlio "adulterino", la madre sposata che intende
riconoscere nell' atto di nascita il proprio figlio (naturale, e non
legittimo perche' non concepito ad opera del marito), non deve
dichiarare o tanto meno provare alcunche' che riguardi il suo stato
passato o presente di libera o coniugata. la dichiarazione dello
stato di coniugata e' rimasta necessaria soltanto in funzione
attributiva dello stato di legittimita' al figlio. per il
riconoscimento del figlio naturale, invece, divenuto irrilevante lo
stato civile dei genitori, non e' piu' necessaria la relativa
indicazione, e la madre puo' essere nominata nell' atto di nascita (e
dunque riconoscere il figlio), senza precisare il proprio stato
civile. ne' l' ufficiale deve o puo' esperire indagini in proposito:
deve solo ricevere la dichiarazione di riconoscimento (accertato che
non sussistano condizioni che per la legge attuale sono tuttora
ostative, come nel caso del figlio incestuoso), e formare l' atto di
nascita di figlio naturale riconosciuto. in conclusione, nota l' a.,
sembra potersi negare la sussistenza effettiva di "conflitto" fra
diritto della donna coniugata a riconoscere il proprio figlio
naturale nell' atto di nascita e il sistema di presunzioni poste (e
mantenute in ambito piu' ristretto dalla riforma) negli artt. 231 e
232 codice civile. il problema, in realta', si risolve in sede di
formazione dell' atto di nascita, cioe' in un momento precedente all'
affermarsi della presunzione.
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