| l' art. 162 comma 3 e l' art. 163 commi 3 e 4 codice civile
dispongono, ai fini della opponibilita' ai terzi, l' annotazione
delle convenzioni matrimoniali e delle loro modifiche sull' atto di
matrimonio, opportunamente innovando rispetto al testo che prevedeva
l' annotazione sull' originale delle convenzioni stesse o addirittura
sulla copia e non sull' atto di matrimonio; l' ultimo comma dell'
art. 163 fa pero' riferimento ad una trascrizione autonoma delle
convenzioni matrimoniali, da eseguirsi ai sensi degli artt. 2643 e
seguenti codice civile, e di trascrizione parla inoltre, sia pure a
diversi effetti, l' art. 2647 distinguendone un duplice ordine, al
primo e al secondo comma. ci si trova pertanto, osserva l' a., di
fronte a 2 diverse e confliggenti misure di pubblicita', l'
annotazione e la trascrizione, con il conseguente onere per l'
operatore del diritto, in particolare il notaio, di individuare a
quale delle 2 forme di pubblicita' sia soggetto l' atto che riceve.
non essendo oggi la pubblicita' eseguita ai sensi degli artt. 2643 e
seguenti nei registri immobiliari piu' sufficiente a darci lo status
di un bene, la trascrizione di un effetto reale prodottosi in seguito
a convenzioni matrimoniali non percio' lo rende opponibile ai terzi,
se il presupposto che lo legittima convenzione de qua non e' annotato
nei registri dello stato civile. per converso l' eseguita pubblicita'
di tale presupposto non e' sempre sufficiente, in quanto nell'
ipotesi in cui e' prevista l' esecuzione della pubblicita'
immobiliare ai sensi degli artt. 2643 e 2644, questa va eseguita a
pena di inopponibilita'. in mancanza di essa infatti sarebbero
opponibili ai terzi tutte le conseguenze che derivano dall' adozione
di un certo regime ma non il trasferimento dei diritti in ordine al
singolo bene, soprattutto in regime di comunione convenzionale.
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