| gli artt. 90 e 92 della legge 19 maggio 1975, n. 151, i quali, nel
modificare, ai fini della disciplina della filiazione legittima, gli
artt. 232 e 234 codice civile, danno rilievo al fatto che i coniugi
siano comparsi davanti al giudice e siano stati "autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione", sono
indubbiamente importanti nella misura in cui offrono una testuale
base positiva per individuare il contenuto dei provvedimenti
presidenziali ex art. 708 codice procedura civile. alla luce di
queste norme, infatti, pare ormai ben difficile negare che il
presidente non emette una pronuncia estranea al sistema se, nel
provvedere "nell' interesse dei coniugi e della prole", autorizza i
coniugi a vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione. l' a., quindi, richiama l' attenzione degli studiosi, e
in particolare dei civilisti, su quello che deve ormai essere
considerato il combinato disposto degli artt. 232, 234 codice civile
e 708 codice procedura civile, che schiude prospettive vastissime
davanti all' interprete e dal quale non sembra lecito prescindere
nello studio della disciplina delle vicende patologiche del
matrimonium in facto.
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