| l' a. esamina una circolare del ministero del lavoro e della
previdenza sociale, avente ad oggetto l' interpretazione e l'
applicazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, la quale disciplina i
lavori di facchinaggio, affermando l' esclusiva a favore dei facchini
liberi esercenti, associati o no in cooperative, carovane o
compagnie, muniti della prescritta autorizzazione di polizia per
tutti i lavori di facchinaggio. ritiene che l' opinione del
ministero, per quanto autorevole, non debba essere condivisa, perche'
lo scopo della legge non pare quello di creare un monopolio, bensi'
quello (piu' limitato) di regolare con norme precise un certo tipo di
mestiere. peraltro, conclude l' a., se una discussione era anche
possibile prima dell' entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960,
la disciplina innovativa delle norme piu' recenti rende chiaro che
gli "imprenditori possono provvedere ai lavori di facchinaggio anche
affidandoli in appalto ad imprese specializzate, assumendo, pero', in
tal caso, nei confronti del personale dipendente da queste ultime,
tutte le responsabilita' che l' art. 3 legge n. 1369 del 1960 pone a
carico del committente".
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