| l' emanazione della legge n. 1062 del 1971 (norme penali sulla
contraffazione od alterazione di opere d' arte) ha colmato la lacuna
di disposizioni particolari in tema di prove, nella disciplina di
tutela penale del patrimonio artistico. rispetto al quadro e al
contenuto normativo preesistente, la citata legge del 1971 ha portato
una sorta di conferma, prevedendosi testualmente (art. 9 comma 1) che
il giudice possa avvalersi di periti, in materia senza dubbio
artistica. ha portato poi, sempre sotto il profilo probatorio, un
duplice ordine di arricchimenti: in tema di modalita' della perizia e
in tema di testimonianza. a proposito della perizia si e' infatti
stabilita la determinaziione della scelta del perito all' interno di
un albo speciale, volendosi sottolineare l' opportunita' che a
rispondere ai quesiti peritali siano chiamate persone fornite di
specifica competenza. relativamente alla testimonianza e' invece
previsto (nell' ultimo comma dello stesso art. 9) che nei casi "di
opere d' arte moderna e contemporanea il giudice e' tenuto altresi'
ad assumere come testimone l' autore a cui l' opera d' arte sia
attribuita o di cui l' opera stessa rechi la firma". questa
previsione offre lo spunto, secondo l' a., per richiamare gli indubbi
pregi della legge nel suo complesso, volta com' e', da un lato, alla
"moralizzazione" del mercato artistico e, dall' altro, alla tutela
contro la contaminazione del patrimonio artistico, di oggi e di
domani.
| |