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116933
IDG770900018
77.09.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pisani mario
tutela penale del patrimonio artistico: la disciplina delle prove
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 12, pt. 4, pag. 241-246
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5212
l' emanazione della legge n. 1062 del 1971 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d' arte) ha colmato la lacuna di disposizioni particolari in tema di prove, nella disciplina di tutela penale del patrimonio artistico. rispetto al quadro e al contenuto normativo preesistente, la citata legge del 1971 ha portato una sorta di conferma, prevedendosi testualmente (art. 9 comma 1) che il giudice possa avvalersi di periti, in materia senza dubbio artistica. ha portato poi, sempre sotto il profilo probatorio, un duplice ordine di arricchimenti: in tema di modalita' della perizia e in tema di testimonianza. a proposito della perizia si e' infatti stabilita la determinaziione della scelta del perito all' interno di un albo speciale, volendosi sottolineare l' opportunita' che a rispondere ai quesiti peritali siano chiamate persone fornite di specifica competenza. relativamente alla testimonianza e' invece previsto (nell' ultimo comma dello stesso art. 9) che nei casi "di opere d' arte moderna e contemporanea il giudice e' tenuto altresi' ad assumere come testimone l' autore a cui l' opera d' arte sia attribuita o di cui l' opera stessa rechi la firma". questa previsione offre lo spunto, secondo l' a., per richiamare gli indubbi pregi della legge nel suo complesso, volta com' e', da un lato, alla "moralizzazione" del mercato artistico e, dall' altro, alla tutela contro la contaminazione del patrimonio artistico, di oggi e di domani.
art. 733 c.p. l. 20 novembre 1971, n. 1062
Ist. dir. penale - Univ. TO



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