| l' a., premesso che la questione pregiudiziale di cui all' art. 34
del codice di procedura civile, non e' questione processuale ma di
merito, affronta il tema di quale sia la relazione tra le questioni
pregiudiziali e quelle preliminari di merito. precisato, in base al
combinato disposto degli artt. 187 comma 2 e 279 comma 2 nn. 2 e 4
del codice di procedura civile, il concetto di questioni preliminari
di merito, identificate esclusivamente in quelle scaturenti da una
"eccezione in senso proprio", ne esclude le questioni attinenti alla
fattispecie costitutiva del diritto controverso. motivata, quindi, la
restrittiva interpretazione dell' art. 187 comma 2, ne deduce la
impossibilita' di una parificazione e di un accostamento, nell'
ambito della piu' vasta categoria delle c.d. questioni "pregiudiziali
o preliminari", con le questioni pregiudiziali di merito, in
considerazione dei differenti effetti esplicati dalla sentenza che le
decide, dovute al contemplare, quest' ultime, un rapporto, seppur
autonomo, attinente alla fattispecie costitutiva del diritto. ma
detta contrapposizione non giustifica, a suo dire, la creazione di
una categoria di questioni preliminari, comprendente le questioni
preliminari di merito e le questioni pregiudiziali attinenti al
processo, in forza della diversa efficacia della sentenza che
definisca il giudizio sulla base delle une o delle altre. l' a.,
quindi, svolte brevi considerazioni per negare che l' interruzione
della prescrizione perduri sino al passaggio in giudicato della
sentenza non definitiva su questione preliminare di merito ove il
processo si estingua, conclude respingendo la tesi che vuole precluso
il regolamento di giurisdizione dalla pronunzia di una sentenza non
definitiva su una questione preliminare non di merito.
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