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116971
IDG770900058
77.09.00058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerino-canova augusto
impugnazioni separate contro la stessa sentenza
Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 2, pag. 298-335
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4200
l' a. affronta il tema delle impugnazioni separate contro la stessa sentenza. delineate sinteticamente le posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza, che vedono la validita' dell' impugnazione successiva, anche se proposta in forma principale, purche' ne segua la riunione, pena la dichiarazione di inammissibilita' o di improcedibilita', prospetta la necessita' di rivedere, in maniera approfondita, il problema, definendo dapprima, in forza delle norme vigenti, il principio della concentrazione dei gravami. l' indagine viene quindi impostata sull' analisi di 2 punti: le modalita' delle impugnazioni successive e l' istituto della riunione. stabilite le diverse ipotesi in cui sono possibili piu' impugnazioni principali avverso la stessa sentenza, l' a. si sofferma in particolare sull' art. 333 codice procedura civile confutando la tesi che, sulla sua lettera, riconosce validita', pur condizionata, alle impugnazioni in forma principale "dei notificati", ed asserendo, con interpretazione ex artt. 331, 332, 350 e 375 codice procedura civile, essere essenziale e indefettibile la forma incidentale dei gravami successivi, con la conseguente nullita' di quelli proposti in forma principale, salva la sanatoria a seguito della riunione entro il termine fissato per la loro proposizione. egli, quindi, volge la sua attenzione al problema della riunione e della sua omissione in caso di impugnazioni valide. analizzati i 2 mezzi predisposti per attuare l' unita' delle impugnazioni, l' a. sostiene la necessita' di una separata trattazione sistematica di ciascuno di essi. distinte poi le ipotesi di impugnazioni separate secondo che diano o no luogo alla riunione di procedimenti con identico oggetto, rileva come l' omessa riunione, che esplica effetti solo con la decisione di uno dei gravami, preclude solo quelli del primo tipo quando vi sia stata pronunzia sulla domanda introduttiva o sulla nullita' dell' impugnato processo, salve in tal caso le decisioni su altre nullita'. a tale disciplina sono sottratte la revocazione straordinaria e l' opposizione di terzo. termina quindi riassumendo brevemente l' argomento trattato.
art. 326 c.p.c. art. 331 c.p.c. art. 332 c.p.c. art. 333 c.p.c. art. 335 c.p.c. art. 350 c.p.c. art. 375 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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