| l' a., premesso che la figura normativa vigente che meglio riflette e
integra il fenomeno della pirateria aerea e' quella prevista dall'
art. 1138 del codice della navigazione, evidenzia, attraverso un
rigoroso esame delle disposizioni vigenti, la mancanza, nel nostro
ordinamento, di una norma incriminatrice specifica, adeguata ed
esauriente, che punisca la cattura illecita o il forzoso dirottamento
degli aeromobili civili. tuttavia il disegno di legge n. 457 del 17
ottobre 1972, di iniziativa ministeriale, che prevede il delitto di
cattura illecita o di forzoso dirottamento degli aeromobili civili,
appare perfettamente conforme allo schema della normativa
internazionale, proponendosi di dotare la nostra legislazione di uno
strumento sanzionatorio specifico ed efficace. l' a. pertanto, in
conclusione, procede ad una accurata analisi di tale disegno di
legge, facendo rilievi e muovendo obiezioni che, a suo giudizio,
possono valere anche per la disciplina convenzionale prima descritta
cui il proponente si e' diffusamente ispirato.
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