| l' a. commenta la vasta produzione scientifica di silvio ranieri sia
come penalista che come processual-penalista e ne esalta il notevole
contributo ai progressi della scienza penalistica sostanziale e
processuale. in particolare, dopo eugenio florian e filippo grispigni
silvio ranieri e' stato, insieme con raul frosali e arturo santoro,
un illustre rappresentante della "fase giuridica" del positivismo
criminologico. la sua posizione dottrinale e' espressa nel modo piu'
efficace nel suo manuale di diritto penale e in quello di diritto
processuale penale. tra i principi positivistici il ranieri ha in
particolare modo insistito sulla prevenzione, affermando non solo che
essa e' gloria del pensiero italiano e che e' di gran lunga piu'
efficace della repressione nella lotta contro la criminalita', ma che
tutta la legislazione penale, italiana e straniera, e' ormai
orientata sulla prevenzione speciale, la quale contrasta con la
retribuzione, morale e giuridica, sostenuta dai giuristi classici e
neo-classici, in quanto mira ad impedire futuri delitti da parte del
delinquente, sia mettendolo nella fisica impossibilita' di nuocere,
sia -se possibile- rieducandolo, curandolo e riadattandolo
(soprattutto con la organizzazione del lavoro) alla libera vita
sociale. ma, pur sostenendo l' efficacia del principio della
prevenzione speciale e del conseguente criterio del trattamento
differenziato dei detenuti, il ranieri esplicitamente respinge quelle
proposte dottrinali e quegli orientamenti legislativi, che
positivistici non sono, rivolti verso eccessive attenuazioni del
regime detentivo, contro le quali avevano reagito il ferri ed il
grispigni parlando rispettivamente di "filocriminalismo" e di
"esagerazioni pietistiche".
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