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117009
IDG770900046
77.09.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de vero giancarlo
istigazione, liberta' di espressione e tutela dell' ordine pubblico
nota a c. cost. 5 aprile 1974, n. 108
Arch. pen., vol. 32, an. 6 (1976), fasc. 1-4, pt. 2, pag. 3-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5130; d04017; d1871
premessa la quasi generale tendenza ad interpretare restrittivamente la nozione costituzionalmente rilevante di manifestazione del pensiero, l' a. rileva l' arbitrarieta' della mutilazione che si vorrebbe arrecare al principio costituzionale dell' art. 21 attraverso l' esclusione della garanzia per le manifestazioni di incitamento all' azione. cio' perche' nella liberta' in esame deve ravvisarsi, oltre al riconoscimento del valore della persona umana, anche la garanzia di buon funzionamento del sistema democratico. ritenendo, poi, sulla base dei rilievi svolti, auspicabile un radicale mutamento di prospettiva nell' affrontare i profili di legittimita' costituzionale dei reati di espressione, in genere, e dei delitti di istigazione lesivi dell' ordine pubblico, in specie, l' a. procede all' individuazione della dimensione costituzionale della tutela penale dell' ordine pubblico stesso, affermando, quindi, che tale individuazione e la conseguente riduzione delle fattispecie istigative previste dal tit. v, libro ii del codice, all' unica forma dell' istigazione a delinquere, non esauriscono il compito dell' interprete preoccupato di cogliere il punto di equilibrio tra il principio della liberta' di espressione e l' esigenza di assicurare la pacifica convivenza sociale. e', pertanto, necessario soffermarsi sulla struttura dell' offesa all' ordine pubblico che, sempre in chiave costituzionale, puo' ritenersi espressa dalla condotta di istigazione (a delinquere), per poi verificare se i dati cosi' acquisiti siano compatibili con la formulazione attuale della relativa fattispecie. le successive argomentazioni portano, poi, l' a. ad affermare, da un lato, la legittimita' costituzionale dell' incriminazione dell' istigazione che concreti il pericolo attuale del compimento di azioni criminose, e, dall' altro, ad escludere che tale configurazione dell' istigazione a delinquere trovi riscontro nella fisionomia attuale dell' art. 414 codice penale. si impone, pertanto, de iure condendo, una formula tecnica che elimini l' incostituzionalita' della norma in esame.
art. 18 cost. art. 21 cost. art. 115 c.p. art. 414 c.p. art. 415 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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