| premessa la quasi generale tendenza ad interpretare restrittivamente
la nozione costituzionalmente rilevante di manifestazione del
pensiero, l' a. rileva l' arbitrarieta' della mutilazione che si
vorrebbe arrecare al principio costituzionale dell' art. 21
attraverso l' esclusione della garanzia per le manifestazioni di
incitamento all' azione. cio' perche' nella liberta' in esame deve
ravvisarsi, oltre al riconoscimento del valore della persona umana,
anche la garanzia di buon funzionamento del sistema democratico.
ritenendo, poi, sulla base dei rilievi svolti, auspicabile un
radicale mutamento di prospettiva nell' affrontare i profili di
legittimita' costituzionale dei reati di espressione, in genere, e
dei delitti di istigazione lesivi dell' ordine pubblico, in specie,
l' a. procede all' individuazione della dimensione costituzionale
della tutela penale dell' ordine pubblico stesso, affermando, quindi,
che tale individuazione e la conseguente riduzione delle fattispecie
istigative previste dal tit. v, libro ii del codice, all' unica forma
dell' istigazione a delinquere, non esauriscono il compito dell'
interprete preoccupato di cogliere il punto di equilibrio tra il
principio della liberta' di espressione e l' esigenza di assicurare
la pacifica convivenza sociale. e', pertanto, necessario soffermarsi
sulla struttura dell' offesa all' ordine pubblico che, sempre in
chiave costituzionale, puo' ritenersi espressa dalla condotta di
istigazione (a delinquere), per poi verificare se i dati cosi'
acquisiti siano compatibili con la formulazione attuale della
relativa fattispecie. le successive argomentazioni portano, poi, l'
a. ad affermare, da un lato, la legittimita' costituzionale dell'
incriminazione dell' istigazione che concreti il pericolo attuale del
compimento di azioni criminose, e, dall' altro, ad escludere che tale
configurazione dell' istigazione a delinquere trovi riscontro nella
fisionomia attuale dell' art. 414 codice penale. si impone, pertanto,
de iure condendo, una formula tecnica che elimini l'
incostituzionalita' della norma in esame.
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