| premesso che la destrezza e' una particolare modalita' di esecuzione
della sottrazione e che, quindi, essa ricorre allorche' l' agemte
impieghi una specifica abilita' nel compiere la "manovra" dell'
impossessamento della cosa altrui, l' a. individua nella prontezza di
riflessi, nell' astuzia, nella circospezione e nella rapidita' di
gesti le caratteristiche di questo tipo di condotta e, al tempo
stesso, la ratio dell' aggravamento della pena previsto dall' art.
625 n. 4 codice penale. la configurabilita' della circostanza in
esame, pertanto, va stabilita sempre con riferimento al caso concreto
ed attraverso un giudizio che e', e non potrebbe non esserlo,
essenzialmente relativo. bisogna, in particolare, stabilire se il
soggetto dotato di normale attenzione, nelle circostanze di fatto in
cui si svolge il furto, avrebbe potuto prevenire l' azione del ladro.
l' a. affronta poi il problema relativo all' oggetto cui si indirizza
l' azione realizzata con destrezza e, confornemente all' orientamento
della suprema corte, lo risolve nel senso dell' estensione dell'
ambito di applicabilita' dell' aggravante a tutti i casi in cui l'
oggetto sottratto si trovava comunque nella sfera di diretta ed
immediata vigilanza del soggetto passivo. in conclusione, dopo aver,
conseguentemente, precisata anche la distinzione tra l'aggravante in
questione e quella del mezzo fraudolento, l' a. ritiene che la
suprema corte con la decisione in esame, ha esattamente individuato i
limiti di configurabilita' dell' aggravante.
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