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117012
IDG770900049
77.09.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
castaldo mariachiara
sui limiti di configurabilita' della destrezza
nota a cass. sez. ii pen. 6 ottobre 1972, n. 1287
Arch. pen., vol. 32, an. 6 (1976), fasc. 1-4, pt. 2, pag. 43-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51900
premesso che la destrezza e' una particolare modalita' di esecuzione della sottrazione e che, quindi, essa ricorre allorche' l' agemte impieghi una specifica abilita' nel compiere la "manovra" dell' impossessamento della cosa altrui, l' a. individua nella prontezza di riflessi, nell' astuzia, nella circospezione e nella rapidita' di gesti le caratteristiche di questo tipo di condotta e, al tempo stesso, la ratio dell' aggravamento della pena previsto dall' art. 625 n. 4 codice penale. la configurabilita' della circostanza in esame, pertanto, va stabilita sempre con riferimento al caso concreto ed attraverso un giudizio che e', e non potrebbe non esserlo, essenzialmente relativo. bisogna, in particolare, stabilire se il soggetto dotato di normale attenzione, nelle circostanze di fatto in cui si svolge il furto, avrebbe potuto prevenire l' azione del ladro. l' a. affronta poi il problema relativo all' oggetto cui si indirizza l' azione realizzata con destrezza e, confornemente all' orientamento della suprema corte, lo risolve nel senso dell' estensione dell' ambito di applicabilita' dell' aggravante a tutti i casi in cui l' oggetto sottratto si trovava comunque nella sfera di diretta ed immediata vigilanza del soggetto passivo. in conclusione, dopo aver, conseguentemente, precisata anche la distinzione tra l'aggravante in questione e quella del mezzo fraudolento, l' a. ritiene che la suprema corte con la decisione in esame, ha esattamente individuato i limiti di configurabilita' dell' aggravante.
art. 625 n. 4 c.p. art. 403 n. 4 c.p. 1889
Ist. dir. penale - Univ. TO



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