| premessa l' esattezza della decisione annotata e, quindi, l'
inesistenza giuridica dell' arresto di un imputato gia' detenuto
nonche' del successivo decreto di convalida emesso dal pubblico
ministero ex art. 246 comma 3 codice procedura penale di cui il primo
costituisce l' antecedente logico-giuridico, l' a., proprio in
considerazione dell' impossibilita' di convalidare un atto che dal
punto di vista giuridico praticamente non esiste, rileva come, dal
momento che l' autorita' inquirente ha mostrato chiaramente la
volonta' di mantenere il ricorrente in stato di arresto anche in
relazione ai reati commessi in flagranza, il decreto di convalida si
sarebbe dovuto considerare equipollente ad un ordine di arresto e,
come tale, notificare all' imputato ex art. 271 comma 2, costituendo
esso titolo autonomo di detenzione ai fini della determinazione del
dies a quo per la successiva scarcerazione ex art. 272 codice
procedura penale. ritenuta inesistente la convalida dell' arresto,
unico titolo valido di custodia preventiva anche per i reati di
resistenza e lesioni rimane il mandato di cattura emesso dal giudice
istruttore. poiche', pero', nel corso dell' istruzione, il giudice,
venuto a conoscenza di altri fatti-reato, che comportano l' emissione
del mandato di cattura, autonomi rispetto al reato per cui si
procede, puo' legittimamente emettere mandato di cattura costituente
titolo autonomo di detenzione, a giudizio dell' a., risulta evidente
come, mediante un distorto ricorso a tale facolta' del giudice, si
possa porre nel nulla, dilazionando nel tempo piu' mandati di
cattura, la disposizione che pone limiti massimi alla durata della
custodia preventiva. proprio per rendere concreto il diritto alla
scarcerazione, quindi, la cassazione ha posto al giudice l' obbligo
di agire con sollecitudine, mentre l' imputato, nel caso di
inadempimento di tale obbligo puo' richiedere al giudice di appello
di determinare "il momento in cui si sarebbe potuto e dovuto emettere
il mandato". il dies a quo, in mancanza di elementi certi, vien fatto
decorrere dal momento in cui la notitia criminis e' portata a
conoscenza del giudice procedente.
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