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117014
IDG770900051
77.09.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
baumgartner carlo
in tema di arresto in flagranza di imputato gia' detenuto
nota a cass. sez. vi pen. 5 luglio 1974, n. 1125
Arch. pen., vol. 32, an. 6 (1976), fasc. 1-4, pt. 2, pag. 57-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6110
premessa l' esattezza della decisione annotata e, quindi, l' inesistenza giuridica dell' arresto di un imputato gia' detenuto nonche' del successivo decreto di convalida emesso dal pubblico ministero ex art. 246 comma 3 codice procedura penale di cui il primo costituisce l' antecedente logico-giuridico, l' a., proprio in considerazione dell' impossibilita' di convalidare un atto che dal punto di vista giuridico praticamente non esiste, rileva come, dal momento che l' autorita' inquirente ha mostrato chiaramente la volonta' di mantenere il ricorrente in stato di arresto anche in relazione ai reati commessi in flagranza, il decreto di convalida si sarebbe dovuto considerare equipollente ad un ordine di arresto e, come tale, notificare all' imputato ex art. 271 comma 2, costituendo esso titolo autonomo di detenzione ai fini della determinazione del dies a quo per la successiva scarcerazione ex art. 272 codice procedura penale. ritenuta inesistente la convalida dell' arresto, unico titolo valido di custodia preventiva anche per i reati di resistenza e lesioni rimane il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore. poiche', pero', nel corso dell' istruzione, il giudice, venuto a conoscenza di altri fatti-reato, che comportano l' emissione del mandato di cattura, autonomi rispetto al reato per cui si procede, puo' legittimamente emettere mandato di cattura costituente titolo autonomo di detenzione, a giudizio dell' a., risulta evidente come, mediante un distorto ricorso a tale facolta' del giudice, si possa porre nel nulla, dilazionando nel tempo piu' mandati di cattura, la disposizione che pone limiti massimi alla durata della custodia preventiva. proprio per rendere concreto il diritto alla scarcerazione, quindi, la cassazione ha posto al giudice l' obbligo di agire con sollecitudine, mentre l' imputato, nel caso di inadempimento di tale obbligo puo' richiedere al giudice di appello di determinare "il momento in cui si sarebbe potuto e dovuto emettere il mandato". il dies a quo, in mancanza di elementi certi, vien fatto decorrere dal momento in cui la notitia criminis e' portata a conoscenza del giudice procedente.
art. 235 c.p.p. art. 236 c.p.p. art. 31 cost. art. 246 c.p.p. art. 251 c.p.p. art. 271 c.p.p. art. 272 c.p.p. art. 272 bis c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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