| l' a., rilevata l' impossibilita' di determinare su di un piano
ontologico le differenze tra delitti e contravvenzioni, sottolinea la
necessita' di determinare la "violazione piu' grave", ai sensi dell'
art. 81 codice penale, in base ad un diverso criterio che non puo'
non consistere in un accertamento di tipo concreto. dopo aver
segnalato una profonda contraddizione nel metodo interpretativo usato
in sentenza e nelle conclusioni cui la decisione annotata perviene
sul punto, li' dove, mentre rifiuta, da un lato, il criterio
ontologico, dall' altro sostanzialmente lo accoglie affermando che
"il delitto costituisce sempre e in ogni caso violazione piu' grave
della contravvenzione", lo stesso a. precisa come, invece, l'
individuazione concreta della "violazione piu' grave" non possa
svolgersi attraverso l' esame di particolari norme astrattamente
considerate, bensi' valutando gli effetti che, di volta in volta, e
nel caso concreto, discendono nei confronti del giudicabile. in
conclusione, l' applicazione data dalla sentenza annotata al nuovo
art. 81 codice penale, non solo contrasta con il fine della riforma,
ma appare addirittura lesiva del principio costituzionale di
uguaglianza, in quanto riserva al soggetto che abbia posto in essere
diversi fatti previsti come delitto e come contravvenzione, una
soluzione sanzionatoria diversa da quella che e' applicabile a chi
debba rispondere di piu' delitti ovvero di piu' contravvenzioni.
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