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117049
IDG770400085
77.04.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bagolini luigi
comunicazione giuridica e trascendentalita'
Giorn. metafis., an. 30 (1975), fasc. 5-6, pag. 607-627
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
f3
per l' a. la comunicazione giuridica fra gli individui deve da un lato conservare l' eco dei dissensi e dei conflitti di interessi, dall' altro contemporaneamente deve impedire la totalizzazione di tali contrasti. infatti, precisa l' a., tanto l' assolutizzazione del consenso, quanto l' assolutizzazione del dissenso privano della possibilita' di pensare ad una concreta possibilita' di comunicazione del diritto. modello di assolutizzazione del consenso e', per l' a., quella concezione giuridica che si fonda su una epistemologia empiristica tipo quella di hume. per hume infatti le regole giuridiche fondamentali si formano con un processo spontaneo, simile a quello del linguaggio. nella genesi del diritto allora non si ritrova nessun contrasto ma unicamente un consenso spontaneo. in questa prospettiva il dissenso rimane relegato al di fuori del diritto. a questa assolutizzazione del consenso si contrappone l' assolutizzazione del dissenso, di cui e' esempio, per l' a., la concezione giuridica dell' althusser, che considera il diritto un epifenomeno e vede la storia come portatrice di un dissenso radicale. a queste due concezioni opposte l' a. contrappone la possibilita', pur nel mantenimento dei conflitti, della comunicazione giuridica. l' a. infatti rifiuta ogni concezione formalistica dell' ordinamento giuridico, che lo ritenga scevro dall' incidenza in esso di quei contrasti e conflitti che il mutare della societa' propone. tuttavia a questo punto si pone per l' a. il problema del modo con cui, pur nel dissenso, possa permanere la possibilita' di una comunicazione. per mantenere tale possibilita' e' necessario presupporre un' uguaglianza di fondo piu' profonda della diseguaglianza. questa omogeneita' di fondo, che si pone come condizione trascendentale, cioe' come condizione di possibilita' della comunicazione, puo' considerarsi reale, per l' a., solo se si postula un principio rispetto a cui siano tutti assolutamente uguali, un principio trascendente, irriducibile alla conoscenza umana ed inesauribile. solo la postulazione della trascendenza rende pensabile, per l' a., la comunicazione giuridica, quale costituirsi di una fiducia dovuta all' intrinseca omogeneita', pur nell' inevitabilita' del dissenso e del conflitto, di coloro che comunicano.
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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