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117136
IDG770900079
77.09.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barone c. m.
nota a pret. roma 13 gennaio 1976
Foro it., vol. 99, an. 101 (1976), fasc. 12, pt. 2, pag. 390-391
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540
la vendita a scopo edilizio di distinte quote di un' area fabbricabile costituisce una infrazione al divieto assoluto di lottizzazione prima dell' approvazione del piano regolatore o del programma di fabbricazione: il reato di lottizzazione abusiva si perfeziona con l' anzidetta vendita, anche se successivamente gli edifici verranno realizzati da altre persone ed occorreranno opere di urbanizzazione. la sentenza in rassegna affronta poi, e risolve affermativamente, il diverso problema della legittimazione del comune a costituirsi parte civile nel giudizio per il reato di abusiva lottizzazione, ancorando la soluzione prescelta al principio secondo cui il comune e' titolare di un diritto soggettivo pubblico in materia urbanistica ed edilizia, tutelabile avanti il giudice ordinario. l' a. critica siffatto orientamento, sconfessato peraltro dalle sezioni unite civili della cassazione con argomentazioni ineccepibili e approfondite. trattasi, infine, sempre in tema del sopradetto reato, della individuazione, risarcibilita', limiti e quantificazione dei danni al comune.
art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 91 c.p.p. art. 2043 c.c. art. 2056 c.c. art. 2059 c.c. art. 185 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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