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| IDG770900079 | |
| 77.09.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| barone c. m.
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| nota a pret. roma 13 gennaio 1976
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| Foro it., vol. 99, an. 101 (1976), fasc. 12, pt. 2, pag. 390-391
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d540
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| la vendita a scopo edilizio di distinte quote di un' area
fabbricabile costituisce una infrazione al divieto assoluto di
lottizzazione prima dell' approvazione del piano regolatore o del
programma di fabbricazione: il reato di lottizzazione abusiva si
perfeziona con l' anzidetta vendita, anche se successivamente gli
edifici verranno realizzati da altre persone ed occorreranno opere di
urbanizzazione. la sentenza in rassegna affronta poi, e risolve
affermativamente, il diverso problema della legittimazione del comune
a costituirsi parte civile nel giudizio per il reato di abusiva
lottizzazione, ancorando la soluzione prescelta al principio secondo
cui il comune e' titolare di un diritto soggettivo pubblico in
materia urbanistica ed edilizia, tutelabile avanti il giudice
ordinario. l' a. critica siffatto orientamento, sconfessato peraltro
dalle sezioni unite civili della cassazione con argomentazioni
ineccepibili e approfondite. trattasi, infine, sempre in tema del
sopradetto reato, della individuazione, risarcibilita', limiti e
quantificazione dei danni al comune.
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| art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 91 c.p.p.
art. 2043 c.c.
art. 2056 c.c.
art. 2059 c.c.
art. 185 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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