| la canonizzazione e', secondo l' a., un atto del supremo magistero
della chiesa, e come tale non e' soggetto a condizioni giuridiche per
la validita', e non e' neppure qualificabile dalla presenza o meno di
elementi estrinseci all' atto stesso, come sono la procedura seguita
nella causa, o il verificarsi di una condizione richiesta dalla legge
(i miracoli): cio' che conta e' la sostanza dell' atto (la sua natura
e gli effetti), e se vi sono due forme di canonizzazione, la
differenza puo' dipendere solo dal modo diverso in cui il papa
introduce un nuovo culto precettivo nella chiesa universale; se egli
lo fa usando la solita formula di canonizzazione, con la quale
definisce espressamente e direttamente la santita' del beato,
ascrivendolo nell' albo dei santi, si avra' una canonizzazione
formale; e se lo fa decretando direttamente l' inserzione della festa
di un servo di dio nel calendario della chiesa universale, con l'
obbligo di tutti di recitare l' ufficio e celebrare la messa in suo
onore, lo canonizza equipollentemente.
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