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117249
IDG770800055
77.08.00055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena ;giovanni paolo
via libera alle delazioni anonime?
Giur. cost., an. 20 (1975), fasc. 3-4, pag. 2129-2173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60403; d61405
l' a. muove dalla critica alla sentenza n. 300 del 27 dicembre 1974 della corte costituzionale sulle delazioni anonime, il cui impiego aveva trovato sede naturale in un sistema di tipo inquisitorio; sarebbe pertanto logico dedurre che al declino di un tale modello avrebbe dovuto corrispondere un suo graduale ma ineluttabile ripudio. la delazione anonima, infatti, di per se inidonea a promuovere l' esercizio dell' azione penale, e' tuttavia suscettibile di dare l' avvio a indagini preliminari il cui esito ben puo' provocare l' inizio del procedimento penale. alla delazione anonima, in quanto notizia informale di reato, non puo' attribuirsi qualifica di atto processuale penale. pertanto la presa in considerazione dello scritto anonimo da parte del pubblico ministero o del pretore, contiene elementi sufficienti per attribuire ad un soggetto la qualifica di indiziato e come tale deve potergli garantire il diritto alla difesa. l' a. ribadisce pertanto che la inidoneita' della delazione a provocare l' immediato inizio del processo, non vale a giustificare l' esclusione delle garanzie difensive a favore del soggetto incolpato, posto che tale diritto si deve garantire ancor prima del promuovimento dell' azione penale. affermare che il diritto alla difesa sorgera' solamente se dopo l' esperimento delle indagini il soggetto si trovera' nella situazione d' indiziato, significa ripetere ancora una volta un argomento la cui inconsistenza, secondo l' a. si e' gia' dimostrata palese.
Ist. dir. costituzionale - Univ. FI



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