| l' a. muove dalla critica alla sentenza n. 300 del 27 dicembre 1974
della corte costituzionale sulle delazioni anonime, il cui impiego
aveva trovato sede naturale in un sistema di tipo inquisitorio;
sarebbe pertanto logico dedurre che al declino di un tale modello
avrebbe dovuto corrispondere un suo graduale ma ineluttabile ripudio.
la delazione anonima, infatti, di per se inidonea a promuovere l'
esercizio dell' azione penale, e' tuttavia suscettibile di dare l'
avvio a indagini preliminari il cui esito ben puo' provocare l'
inizio del procedimento penale. alla delazione anonima, in quanto
notizia informale di reato, non puo' attribuirsi qualifica di atto
processuale penale. pertanto la presa in considerazione dello scritto
anonimo da parte del pubblico ministero o del pretore, contiene
elementi sufficienti per attribuire ad un soggetto la qualifica di
indiziato e come tale deve potergli garantire il diritto alla difesa.
l' a. ribadisce pertanto che la inidoneita' della delazione a
provocare l' immediato inizio del processo, non vale a giustificare
l' esclusione delle garanzie difensive a favore del soggetto
incolpato, posto che tale diritto si deve garantire ancor prima del
promuovimento dell' azione penale. affermare che il diritto alla
difesa sorgera' solamente se dopo l' esperimento delle indagini il
soggetto si trovera' nella situazione d' indiziato, significa
ripetere ancora una volta un argomento la cui inconsistenza, secondo
l' a. si e' gia' dimostrata palese.
| |