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117315
IDG770700059
77.07.00059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pieri silvio
appunti in tema di prestito agrario di esercizio e relativo privilegio legale
nota a trib. bologna 13 giugno 1975
Giur. agr. it., an. 23 (1976), fasc. 11, pt. 2, pag. 625-629
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9152
l' a. aderisce alla sentenza annotata nel ritenere che il proprietario del fondo, rientrato in possesso dello stesso a seguito della risoluzione del contratto di affitto, sia legittimato ad opporsi al sequestro dei frutti per mancato pagamento di cambiali agrarie relative al prestito concesso all' ex affittuario. con qualche riserva sulla motivazione, concorda anche sul principio che l' irregolarita' dell' operazione di credito agrario compiuta da un consorzio fuori della provincia di competenza, ma nell' ambito della regione, equivale alla carenza di autorizzazione amministrativa: l' operazione quindi e' annullabile. l' a. ritiene poi essenziale la qualita' di coltivatore diretto del beneficiario, con riguardo alle finalita' dell' art. 2 legge n. 1928 del 1970. esaminate poi brevemente la natura e le caratteristiche della cambiale agraria, l' a. aderisce al principio della unicita' del prestito e del privilegio relativo quando sia stato chiesto, per piu' fondi, un unico prestito e sia stata emessa un' unica cambiale. ritiene che non possa escludersi l' esistenza di un' operazione di credito agrario per il solo fatto che l' emissione della cambiale avvenga a notevole distanza di tempo dalla domanda di prestito. infine, con riferimento al concetto di "anno di scadenza del prestito" di cui all' art. 8 legge citata, ritiene corretto, perche' in armonia con l' orientamento prevalente, il riferimento fatto dalla sentenza all' anno solare. l' a. osserva pero' che sarebbe piu' opportuno il riferimento all' annata agraria in corso.
art. 1615 c.c. r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 l. 5 luglio 1928, n. 1760
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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