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Documento


117334
IDG770600181
77.06.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nobile vittorio
sulla tutela petitoria dell' enfiteusi ed ancora sulla definizione del diritto dell' enfiteuta in base al rapporto col diritto del concedente
commento a trib. napoli sez. vi civ. 20 maggio 1974, n. 6688
Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 4, pag. 591-606
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9147; d30413
pratico
casistica
il tribunale di napoli afferma l' ammissibilita' di agire in "revindica" da parte dell' enfiteuta. invece, l' a. sostiene che l' azione concessa all' enfiteuta per ottenere il possesso del fondo si differenzia sia dalla revindica di proprieta' sia dalle azioni confessorie. l' azione e' petitoria, come la revindica; e' reale, perche' esperibile "erga omnes"; e' di condanna, poiche' tende al rilascio del bene in favore dell' attore. non si puo' discorrere nemmeno di un minor rigore probatorio nella petitoria di enfiteusi rispetto alla revindica. la differenza tra le due azioni risiede nel diverso diritto soggettivo che esse tutelano. difatti, se ci si muove in una prospettiva attenta all' aspetto qualitativo, piu' che a quello quantitativo, ci si avvede che l' interesse e la tutela fanno di questo diritto una situazione giuridica soggettiva differente dalla proprieta'. nonostante la preminente importanza, nel diritto attuale, dell' enfiteusi rispetto alla nuda proprieta', quella e' ancora un diritto "in re aliena".
art. 948 c.c. art. 1079 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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