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117335
IDG770600182
77.06.00182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colucci anna
autografia cosciente e olografia nel testamento
trib. napoli sez. i civ. 5 maggio 1975, n. 2870
Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 4, pag. 553-566
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30282
pratico
casistica
i requisiti necessari per la validita' del testamento olografo sono la scrittura integrale per mano del testatore, la data e la sottoscrizione ad opera dello stesso. se il testamento contiene aggiunte apportate da un terzo, queste inficiano la disposizione soltanto qualora siano omogenee al contenuto dell' atto, cioe' quando impediscano la determinazione della volonta' del testatore. altrimenti, pur essendo nulle, non provocano la nullita' dell' intera disposizione testamentaria. la scheda dev' essere redatta con la scrittura abituale. tuttavia, l' abitualita' non va intesa in senso assoluto, bensi' come possibilita' d' individuare comunque il soggetto. ulteriore requisito essenziale e' la cosciente redazione dell' atto, vale a dire l' impiego cosciente della scrittura e la consapevolezza di cio' che si dichiara. la necessita' dell' elemento indicato, sebbene non trovi espressa previsione della normativa in materia, discende sia dall' interpretazione sistematica delle norme sulle forme testamentarie sia dalla natura negoziale del testamento. in conclusione, appare giustificata non soltanto in base agli elementi di fatto, ma anche alla luce della normativa sul tema, la decisione del tribunale di negare validita' al testamento olografo interamente autografo, ma redatto da un soggetto analfabeta e successivamente interdetto.
art. 602 c.c. art. 603 c.c. art. 604 c.c. art. 607 c.c. art. 624 c.c. art. 587 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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