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117346
IDG770600196
77.06.00196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
irti natalino
simulazione o annullabilita' del matrimonio civile? note sulla tecnica delle definizioni legislative
Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 4, pag. 481-486
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30609; d30124
teorico-sistematico
formale
la nuova formulazione dell' art. 123 codice civile suscita numerosi problemi interpretativi. in primo luogo, il legislatore discorre di "simulazione del matrimonio" e non di "matrimonio simulato". dall' espressione utilizzata e' possibile dedurre che la simulazione non designa una proprieta' o qualita' intrinseca del matrimonio. essa indica un rapporto tra due atti: il matrimonio ed il precedente accordo di non realizzare le situazioni giuridiche soggettive derivanti da esso. si' che l' accento cade non sulla struttura del matrimonio, ma sulla fase esecutiva del negozio, ossia sull' adempimento degli obblighi e sull' esercizio dei diritti. in secondo luogo, il fatto che il matrimonio simulato produce i suoi effetti e' indice d' incompatibilita' tra simulazione del matrimonio e simulazione del contratto. di conseguenza, il legislatore commette un errore teorico qualificando, nella rubrica dell' articolo citato, "simulazione" la figura in esame. questa e' riconducibile, invece, al fenomeno dell' annullabilita', di cui puo' essere considerata una forma. la denominazione erronea sembra svolgere, nell' ipotesi in questione, un' efficacia negativa, nel senso di fornire all' interprete il criterio di soluzione del problema del matrimonio simulato. infatti, il legislatore non intende estendere al matrimonio la disciplina generale in tema di simulazione, che altrimenti sarebbe stata richiamata espressamente.
art. 1414 c.c. art. 123 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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