| la nuova formulazione dell' art. 123 codice civile suscita numerosi
problemi interpretativi. in primo luogo, il legislatore discorre di
"simulazione del matrimonio" e non di "matrimonio simulato". dall'
espressione utilizzata e' possibile dedurre che la simulazione non
designa una proprieta' o qualita' intrinseca del matrimonio. essa
indica un rapporto tra due atti: il matrimonio ed il precedente
accordo di non realizzare le situazioni giuridiche soggettive
derivanti da esso. si' che l' accento cade non sulla struttura del
matrimonio, ma sulla fase esecutiva del negozio, ossia sull'
adempimento degli obblighi e sull' esercizio dei diritti. in secondo
luogo, il fatto che il matrimonio simulato produce i suoi effetti e'
indice d' incompatibilita' tra simulazione del matrimonio e
simulazione del contratto. di conseguenza, il legislatore commette un
errore teorico qualificando, nella rubrica dell' articolo citato,
"simulazione" la figura in esame. questa e' riconducibile, invece, al
fenomeno dell' annullabilita', di cui puo' essere considerata una
forma. la denominazione erronea sembra svolgere, nell' ipotesi in
questione, un' efficacia negativa, nel senso di fornire all'
interprete il criterio di soluzione del problema del matrimonio
simulato. infatti, il legislatore non intende estendere al matrimonio
la disciplina generale in tema di simulazione, che altrimenti sarebbe
stata richiamata espressamente.
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