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117347
IDG770600197
77.06.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balsamo giuseppe
pagamento di cambiale scaduta: rapporti tra azione revocatoria e di regresso
nota a trib. napoli sez. vii civ. 14 gennaio 1974, n. 228
Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 5, pag. 781-788
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3140; d313330
pratico
casistica
l' a. sostiene che l' art. 68 legge fallimentare, in collegamento con l' art. 67 legge citata, prevede la revocabilita' del pagamento cambiario effettuato dal debitore entro l' anno precedente alla dichiarazione di fallimento, qualora l' ultimo obbligato in via di regresso fosse consapevole dello stato d' insolvenza. aderisce alla sentenza in esame che ha revocato il pagamento cambiario compiuto dal fallito nel periodo sospetto. afferma, inoltre, che se il pagamento viene offerto dopo la scadenza, ma prima del protesto della cambiale, il possessore non puo' rifiutare di ricevere il pagamento, temendo di perdere l' azione di regresso. infine, sostiene che, se il pagamento e' effettuato dopo il protesto, il possessore deve rifiutarlo qualora sia a conoscenza dello stato d' insolvenza del debitore; altrimenti, si assoggetta al rischio della revocatoria fallimentare.
art. 67 l. fall. art. 68 l. fall.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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