| 117360 | |
| IDG770600200 | |
| 77.06.00200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| tarello giovanni
| |
| i ragionamenti dei giuristi tra teoria logica e teoria dell'
argomentazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 26 (1972), fasc. 2, pag. 394-437
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| f71
| |
| teorico-sistematico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| l' a. dopo aver individuato i tipi di argomentazione talmente
radicati nell' uso giuridico da poter essere considerati specifici,
affronta i rapporti tra teoria dell' argomentazione giuridica e
teoria logica esaminando successivamente la tesi di chi afferma che
non vi e' una logica propria del discorso normativo ma che ai
discorsi normativi si puo' utilmente applicare la logica tout court;
la tesi di chi sostiene che il ragionamento e' uno schema generale,
applicabile ai piu' diversi campi, ciascuno dei quali e'
caratterizzato da un peculiare grado di sicurezza del ragionamento;
la tesi di chi, distinguendo tra discorso logico e discorso pratico,
ritiene che la logica in senso stretto non riguarda il discorso
giuridico nel quale si fa ricorso a schemi argomentativi retorici
piuttosto che logici. al termine di questa rassegna delle concezioni
del ragionamento giuridico affacciate da studiosi del diritto in sede
di metalogica, si fa osservare che la posizione di taluni e'
determinata dall' equivoca preoccupazione di abbandonare il campo
giuridico all' irrazionale escludendo il carattere logico (magari
secondo una "logica" speciale) dell' argomento giuridico, si' che per
evitare cio' si finisce col presentare come schemi logici dei "tipi"
di discorso persuasivo ricavati con procedimento astrattivo dall'
osservazione di quanto avviene in contesti storico-culturali
determinati o, nel caso peggiore, ricavati dalla generalizzazione di
quello che si vorrebbe avvenisse in una societa' ideale: nel primo
caso si tende a dare il nome di "procedimento logico" ad un
procedimento discorsivo la cui validita' non si ritrova in caratteri
formali bensi' in caratteri sostanziali e storicamente condizionati;
nel secondo caso i caratteri su cui ci si basa non solo non sono
formali ma per di piu' sono il riflesso di una preferenza ideologica.
si conclude affermando la maggiore opportunita' di rilevare gli
argomenti giuridici usati, osservare a cosa servono e che senso
politico hanno e quindi indicare su questa base delle motivazioni
piu' convincenti che non quella che si tratta di un' argomento
"logico" per accreditare l' uso di un ragionamento giuridico
| |
| | |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |