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117361
IDG770600201
77.06.00201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
funaioli carlo alberto
concordato, corte costituzionale e divorzio
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 26 (1972), fasc. 2, pag. 438-464
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d301220; d30126; d9462; d0410
critico-sociologico
politico
l' a. dopo aver esaminato le sentenze della corte costituzionale n. 30, in cui si nega la costituzionalizzazione delle norme concordatorie; n. 31, in materia di impedimenti matrimoniali e civili; n. 32, circa l' impugnabilita' della trascrizione del matrimonio concordatario per incapacita' naturale; e le ordinanze nn. 33 e 34 del 1971 in materia di matrimonio rato e non consumato e di deliberazione del divorzio pronunciato all' estero per un matrimonio celebrato in italia con rito concordatario, afferma che esse sono espressione di una accentuata tendenza a circoscrivere le concessioni fatte dallo stato alla chiesa cattolica con il concordato del 1929. si prendono poi in esame il giudizio costituzionale sulla legittimita' dell' art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, riguardante il matrimonio concordatario (sent. 169) e le principali norme del codice in materia matrimoniale che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime o sono state oggetto di particolare esame da parte della dottrina e della giurisprudenza. a tal proposito si riportano le dichiarazioni di incostituzionalita' degli artt. 145, comma 1, e 156, comma 1 del codice civile che hanno pienamente attuato il principio dell' eguaglianza giuridica tra coniugi per quello che riguarda particolarmente gli oneri patrimoniali ed il dovere di fedelta'.
art. 2 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 145 comma 1 c.c. art. 156 comma 1 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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