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| IDG770600202 | |
| 77.06.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sandulli aldo m.
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| profili costituzionali della proprieta' privata
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| relazione al i convegno sulla proprieta' fondiaria nei paesi del mec,
tenuto a verona il 18 marzo 1972.
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 26 (1972), fasc. 2, pag. 465-490
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30411; d04212; d0
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. dopo aver sottolineato che il problema costituzionale della
proprieta' privata va considerato nel quadro complesso configurato
dalla costituzione repubblicana con l' ordine pluralistico e
solidaristico che essa ha inteso imprimere alla comunita' nazionale,
rileva il carattere non "inviolabile" del diritto di proprieta', pur
avendo questo ottenuto il riconoscimento e la garanzia costituzionale
nell' art. 42 costituzione, dal quale puo' evincersi un concetto di
proprieta' il cui contenuto essenziale implica l' "appartenenza" di
un bene, anche economico e quindi non soltanto di un bene
strettamente inerente alla persona in quanto piu' indissolubilmente
collegato ai piu' comuni bisogni dell' individuo e destinato percio'
a preservarne la personalita' e la dignita', e la possibilita' di
utilizzazione che la costituzione non ha abbandonato al legislatore
ordinario la scelta se conservare o no nel nostro sistema giuridico e
politico l' istituto della proprieta' con quel contenuto essenziale
prima individuato, avendo soltanto attribuito al legislatore
ordinario il potere di definire il regime della proprieta'. l' a. si
sofferma poi su tale riserva di legge individuando i limiti e la
funzione e della potesta' legislativa in materia alla luce del
principio che fa obbligo al legislatore di determinare tale regime
allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprieta' e
tenendo presente l' obiettivo di rendere la proprieta' individuale
accessibile a tutti. l' a. si occupa poi della potesta'
amministrativa circa la definizione, in concreto, dei contenuti delle
singole proprieta', dopo aver precisato essere indispensabile che la
legge -come in ogni caso di riserva di legge relativa- sia
sufficientemente specifica nella delimitazione dei poteri in tal modo
conferiti. viene infine esaminato il concetto costituzionale di
espropriazione e di indennita', a proposito del quale si riporta la
posizione della corte costituzionale che ha rifiutato il principio
che in corrispettivo dell' espropriazione l' interessato debba
ricevere un compenso pari al valore venale del bene espropriato
parlando viceversa di indennita' "congrua" in correlazione con le
finalita' di pubblico interesse da perseguire (dall' a. vengono
espresse delle riserve sulla costituzionalita' di questo principio);
il problema se il diritto all' indennizzo spetti anche in presenza di
espropriazione non traslative; la proprieta' terriera privata alla
luce dell' art. 44 della costituzione.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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