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Documento


117362
IDG770600202
77.06.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sandulli aldo m.
profili costituzionali della proprieta' privata
relazione al i convegno sulla proprieta' fondiaria nei paesi del mec, tenuto a verona il 18 marzo 1972.
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 26 (1972), fasc. 2, pag. 465-490
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30411; d04212; d0
teorico-sistematico
formale
l' a. dopo aver sottolineato che il problema costituzionale della proprieta' privata va considerato nel quadro complesso configurato dalla costituzione repubblicana con l' ordine pluralistico e solidaristico che essa ha inteso imprimere alla comunita' nazionale, rileva il carattere non "inviolabile" del diritto di proprieta', pur avendo questo ottenuto il riconoscimento e la garanzia costituzionale nell' art. 42 costituzione, dal quale puo' evincersi un concetto di proprieta' il cui contenuto essenziale implica l' "appartenenza" di un bene, anche economico e quindi non soltanto di un bene strettamente inerente alla persona in quanto piu' indissolubilmente collegato ai piu' comuni bisogni dell' individuo e destinato percio' a preservarne la personalita' e la dignita', e la possibilita' di utilizzazione che la costituzione non ha abbandonato al legislatore ordinario la scelta se conservare o no nel nostro sistema giuridico e politico l' istituto della proprieta' con quel contenuto essenziale prima individuato, avendo soltanto attribuito al legislatore ordinario il potere di definire il regime della proprieta'. l' a. si sofferma poi su tale riserva di legge individuando i limiti e la funzione e della potesta' legislativa in materia alla luce del principio che fa obbligo al legislatore di determinare tale regime allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprieta' e tenendo presente l' obiettivo di rendere la proprieta' individuale accessibile a tutti. l' a. si occupa poi della potesta' amministrativa circa la definizione, in concreto, dei contenuti delle singole proprieta', dopo aver precisato essere indispensabile che la legge -come in ogni caso di riserva di legge relativa- sia sufficientemente specifica nella delimitazione dei poteri in tal modo conferiti. viene infine esaminato il concetto costituzionale di espropriazione e di indennita', a proposito del quale si riporta la posizione della corte costituzionale che ha rifiutato il principio che in corrispettivo dell' espropriazione l' interessato debba ricevere un compenso pari al valore venale del bene espropriato parlando viceversa di indennita' "congrua" in correlazione con le finalita' di pubblico interesse da perseguire (dall' a. vengono espresse delle riserve sulla costituzionalita' di questo principio); il problema se il diritto all' indennizzo spetti anche in presenza di espropriazione non traslative; la proprieta' terriera privata alla luce dell' art. 44 della costituzione.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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